Cassazione Penale, Sentenza n. 3994/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della determinazione della pena operata dal G.i.p.: si deduceva violazione degli artt. 99, quarto comma, e 81, quarto comma, cod. pen. perché, nell'applicare l'aumento per recidiva (2/3) il giudice avrebbe correttamente aumentato la pena detentiva ma non la pena pecuniaria; inoltre l'aumento per continuazione sarebbe stato irrisorio (solo due mesi) e inferiore al minimo previsto (almeno un terzo della pena per il reato più grave), con ulteriore incertezza sull'attribuzione dell'aumento di 3.000 euro di multa e un errore di calcolo di due mesi
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il Procuratore non aveva diritto di proporre appello né, di conseguenza, ricorso per cassazione per questioni inerenti la determinazione della pena poste in sede di rito abbreviato (art. 443, comma 3, c.p.p. e art. 593, comma 1, c.p.p. norme più restrittive). Le doglianze riguardavano solo calcoli e aumenti della pena non rientranti nelle ipotesi che consentono l'appello del pubblico ministero (modifica del titolo di reato, esclusione di circostanza aggravante ad effetto speciale, o applicazione di pena di specie diversa), sicché il gravame del Procuratore Generale è stato respinto per inammissibilità
Norme richiamate
art. 99 cod. pen., quarto comma
Disciplina l'aumento della pena per la recidiva; nella vicenda si contestava che l'aumento per recidiva (2/3) non fosse stato applicato in modo coerente alla componente pecuniaria della pena
art. 81 cod. pen., quarto comma
Regola la continuazione: l'aumento per continuazione va determinato secondo i criteri di legge e, ove ricorra la recidiva, non può essere inferiore a determinate soglie (qui contestato come insufficiente l'aumento concreto operato dal giudice)
art. 73 d.P.R. n. 309/1990, commi 1 e 5
Norme sostanziali sui delitti di stupefacenti costituenti i reati contestati all'imputato; citate nella descrizione delle imputazioni
art. 569, comma 1, cod. proc. pen.
Autorizza la scelta tra appello e ricorso per cassazione per la parte che ha diritto di appellare; l'esercizio presuppone l'effettivo diritto ad appellare
art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede che il pubblico ministero non può appellare le sentenze di condanna pronunciate con rito a prova contratta (rito abbreviato), salvo che la sentenza modifichi il titolo del reato; norma limitativa del diritto di appello del PM nel rito abbreviato
art. 593, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce ipotesi tassative in cui il pubblico ministero può appellare: modifica del titolo del reato, esclusione di circostanza aggravante ad effetto speciale, o applicazione di pena di specie diversa; norma più restrittiva che limita l'appellabilità da parte del PM anche in rapporto al rito abbreviato
art. 111, comma 7 Cost.
Previsione costituzionale che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; richiamata per spiegare i limiti residuali del ricorso quando manca il diritto di appellare
Massime di principio
- Il pubblico ministero non può impugnare con appello (né con ricorso diretto per cassazione, salvo limitate eccezioni) sentenze di condanna pronunciate con rito abbreviato, salvo che la sentenza modifichi il titolo del reato o rientri nelle ipotesi tassative dell'art. 593 c.p.p.
- Le contestazioni relative alla sola quantificazione della pena (errori di calcolo o di applicazione delle maggiorazioni/ diminuzioni) non rientrano di norma tra i motivi consentiti per l'appello del PM nel rito abbreviato; per agire in cassazione il ricorrente deve fondare il motivo su violazioni di legge riconducibili alle ipotesi costituzionalmente consentite (es. violazione del principio del contraddittorio)
- Per chi impugna (difesa o PM) è fondamentale verificare preliminarmente se sussiste il diritto di appellare: senza questo diritto il gravame sarà dichiarato inammissibile per incompetenza del rimedio
- I giudici devono motivare chiaramente l'applicazione delle maggiorazioni (recidiva, continuazione) sia sulla componente detentiva sia su quella pecuniaria e svolgere i calcoli in modo trasparente per evitare contestazioni formali che però potrebbero risultare non rimediabili dal PM se relative al rito abbreviato
- Se si ritiene che un errore sulla pena derivi da violazione di diritti processuali fondamentali (es. mancato confronto, violazione del contraddittorio), occorre puntare sulle ragioni di illegittimità che consentono il ricorso in Cassazione anche in assenza del diritto di appello
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