Sentenza n. 1632/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale civile di Palermo che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 50.000,00, oltre interessi e spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Palermo, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 50.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo, nonché delle spese di giudizio liquidate in euro 2.906,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il ricorso è stato notificato e depositato nel gennaio 2026. Il Ministero si è costituito con atto di pura forma. Nel corso della camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il pagamento dovuto era intervenuto nelle more del giudizio, insistendo tuttavia per la condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., poiché il pagamento del dovuto aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Il Collegio ha tuttavia esaminato la soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese, rilevando che il ricorso era ammissibile e fondato e che il pagamento era intervenuto soltanto in pendenza del giudizio. Di conseguenza, ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.901,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa, determinata dal pagamento intervenuto nelle more del giudizio, comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento spontaneamente effettuato dall’amministrazione in pendenza del processo determina la sopravvenuta carenza di interesse e, conseguentemente, l’improcedibilità del ricorso.
- Quando la soddisfazione della pretesa interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, verificando se il ricorso fosse ammissibile e fondato al momento della sua proposizione.
- L’amministrazione che adempie nelle more del giudizio può essere condannata alle spese se il ricorso risultava fondato e l’adempimento tardivo ha determinato la sopravvenuta improcedibilità della domanda.
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