Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1632/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale civile di Palermo che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 50.000,00, oltre interessi e spese di giudizio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Palermo, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 50.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo, nonché delle spese di giudizio liquidate in euro 2.906,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il ricorso è stato notificato e depositato nel gennaio 2026. Il Ministero si è costituito con atto di pura forma. Nel corso della camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il pagamento dovuto era intervenuto nelle more del giudizio, insistendo tuttavia per la condanna dell’amministrazione alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., poiché il pagamento del dovuto aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Il Collegio ha tuttavia esaminato la soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese, rilevando che il ricorso era ammissibile e fondato e che il pagamento era intervenuto soltanto in pendenza del giudizio. Di conseguenza, ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.901,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa, determinata dal pagamento intervenuto nelle more del giudizio, comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento spontaneamente effettuato dall’amministrazione in pendenza del processo determina la sopravvenuta carenza di interesse e, conseguentemente, l’improcedibilità del ricorso.
  • Quando la soddisfazione della pretesa interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, verificando se il ricorso fosse ammissibile e fondato al momento della sua proposizione.
  • L’amministrazione che adempie nelle more del giudizio può essere condannata alle spese se il ricorso risultava fondato e l’adempimento tardivo ha determinato la sopravvenuta improcedibilità della domanda.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.