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Sentenza

Sentenza del 24/01/2017 n. 49 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Iva - Fatturazione - Attività di "compro oro" - Condizioni per l'applicazione del regime del reverse charge o del regime del margine

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha escluso l'applicazione del reverse charge perché non era possibile accertare in modo univoco e preventivo che l'oro usato ceduto fosse destinato esclusivamente alla fusione e all'affinazione chimica. È stato quindi ritenuto applicabile il regime IVA del margine previsto per i beni usati.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il corretto regime IVA applicabile alle cessioni di oro usato effettuate da un'attività di "compro oro". Il reverse charge può applicarsi quando la destinazione del materiale è il processo di fusione e affinazione chimica e il cessionario svolge un'attività esclusivamente finalizzata a tale trattamento, non anche alla commercializzazione dell'usato. Occorre quindi considerare sia la destinazione finale del bene, sia l'attività concretamente svolta dal cessionario, senza basarsi esclusivamente sulla qualificazione merceologica dell'oro come usato o semilavorato.

Norme richiamate

  • Regime IVA del reverse charge per le cessioni di oro

    Il reverse charge richiede che la cessione riguardi materiale destinato alla fusione e all'affinazione chimica e che il cessionario svolga esclusivamente tale attività, senza commercializzare l'oro usato.

  • Regime IVA del margine per i beni usati

    Quando non è dimostrata in modo univoco la destinazione industriale del materiale prezioso, le cessioni effettuate dal compro oro possono essere assoggettate al regime del margine, con applicazione dell'IVA sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto.

Massime di principio

  • L'applicazione del reverse charge non dipende soltanto dal fatto che il bene sia oro usato o semilavorato, ma dalla sua destinazione effettiva e dall'attività svolta dal cessionario.
  • La destinazione alla fusione e all'affinazione deve essere dimostrabile in modo univoco e, preferibilmente, già al momento della cessione mediante documentazione contrattuale e commerciale idonea.
  • Se il cessionario può anche commercializzare l'oro usato oppure la destinazione finale non è certa, il reverse charge non dovrebbe essere applicato automaticamente.
  • In caso di incertezza sulla destinazione industriale del materiale, il regime del margine può risultare il regime IVA applicabile alle operazioni del compro oro.
  • La corretta qualificazione fiscale richiede di verificare concretamente la filiera dell'oro, il ruolo del cessionario e la documentazione che prova la destinazione del bene.

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