Cassazione Penale, Ordinanza n. 04968/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice d'appello)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 14 febbraio 2024. Il primo ricorrente deduceva, da un lato, l'inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese e del relativo contenuto autoaccusatorio; dall'altro, contestava la qualificazione giuridica del fatto; inoltre censurava il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno o della riparazione del danno ex art. 62 n. 6 c.p. Il secondo ricorrente contestava la concessione della pena sostitutiva della pena detentiva, sostenendo la violazione di legge; inoltre lamentava la mancata assunzione di una prova decisiva, individuata nella dichiarazione della persona offesa. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le doglianze inammissibili o indeducibili perché sostanzialmente generiche e meramente reiterative delle censure già proposte in appello, senza una specifica critica argomentata alla sentenza impugnata. Ha inoltre escluso la fondatezza delle censure di merito richiamando, quanto all'attenuante, la mancata dimostrazione di una concreta e tempestiva volontà riparatoria; quanto alla pena sostitutiva, la corretta applicazione del divieto normativo previsto dall'art. 59, lett. d), l. n. 689/1981; quanto alla prova asseritamente decisiva, la presenza di plurimi elementi valutati dalla corte territoriale sulle modalità della dazione di beni e denaro, avvenute entrambe con uso di pistola.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero, in larga parte, non specifici e meramente ripetitivi rispetto a quelli già esaminati e disattesi in appello, e ha escluso l'utilizzabilità delle censure per cassazione in assenza di specifica allegazione degli atti processuali asseritamente viziati. Ha altresì osservato che la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta sul diniego dell'attenuante, sulla preclusione alla pena sostitutiva e sulla superfluità della prova richiesta.
Norme richiamate
art. 62 n. 6 c.p.
l'attenuante è esclusa quando non risulti dimostrata una concreta e tempestiva volontà di riparazione del reato
art. 59, lett. d), l. 689/1981
costituisce una condizione ostativa alla concessione della pena sostitutiva, correttamente applicata dalla Corte d'appello
art. 606 c.p.p.
le censure in cassazione devono essere specifiche e non meramente ripetitive di quelle già dedotte in appello
art. 591 c.p.p.
la mancanza di specificità dei motivi conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso
art. 192 c.p.p.
richiamato solo indirettamente nel contesto della valutazione della prova dichiarativa, senza una autonoma affermazione di principio nel testo
art. 673 c.p.p.
non citato
art. 125 c.p.p.
non citato
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorrente ha l'onere di specificare compiutamente i motivi, indicando gli atti processuali rilevanti o allegando quelli che si assumono viziati; in difetto, la censura è inammissibile.
- Non sono deducibili in cassazione doglianze che si limitino a riproporre in modo pedissequo le questioni già affrontate e disattese in appello, senza una critica argomentata della motivazione impugnata.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto non può tradursi in una mera contestazione fattuale o in una ripetizione delle difese di merito.
- L'attenuante del risarcimento o della riparazione postula la prova di una condotta concretamente e tempestivamente riparatoria; in mancanza di tale dimostrazione, il diniego è legittimo.
- La concessione di una pena sostitutiva va esclusa quando ricorra una specifica condizione ostativa prevista dalla legge, senza che possa parlarsi di illegittimità solo perché la difesa la ritenga irragionevole.
- La doglianza sulla mancata assunzione di una prova decisiva non è ammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza di merito che abbia già illustrato gli elementi probatori ritenuti sufficienti.
- Quando la decisione di merito è sorretta da una motivazione logica e coerente sulla dinamica del fatto e sulle prove valorizzate, la cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rilettura del compendio probatorio.
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