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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00553/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415‑bis c.p.p., della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti successivi, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. La nullità era stata pronunciata per il mancato deposito, unitamente all'avviso, di un verbale di interrogatorio richiesto da un coimputato e secretato ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e dell'art. 130 d.lgs. 271/1989; secondo il Tribunale il mancato deposito di un atto d'indagine con potenziale rilevanza probatoria incide sul diritto di difesa e inibisce i diritti connessi alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. Il Procuratore ha impugnato sostenendo che la decisione fosse "abnorme", che non trovasse base nel sistema processuale e che dall'omesso deposito non discendesse nullità ma soltanto inutilizzabilità degli atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il Tribunale si sia limitato a seguire un orientamento giurisprudenziale ammissibile (secondo il quale l'omesso deposito può determinare nullità) e che il provvedimento impugnato non fosse "abnorme" né avulso dal sistema processuale né idoneo a determinare una stasi irreversibile del procedimento. In presenza di questa tipologia di decisione, priva di rimedio autonomo esperibile, il ricorso del Procuratore non è stato ammesso.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo e alla ragionevole durata; la Corte non ha ritenuto che la violazione dedotta integrasse elemento di abnormità utile all'ammissibilità del ricorso.

  • Codice di procedura penale, art. 415‑bis

    Norma che disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; centrale nella controversia perché l'omesso deposito di atti unitamente alla notifica dell'avviso è la vicenda fattuale che ha determinato l'eccezione di nullità. La Corte segnala l'esistenza di due orientamenti giurisprudenziali sul conseguente effetto (nullità vs inutilizzabilità).

  • Codice di procedura penale, art. 329

    Norma che dispone la segretezza di taluni atti (es. dichiarazioni richieste come secretate); nel caso il verbale contestato era secretato ai sensi di questa norma e dell'art. 130 del d.lgs. 271/1989, elemento che ha inciso sul mancato deposito.

  • Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, art. 130

    Predisponde regole sulla segretezza di atti; invocato per giustificare il carattere secretato del verbale la cui mancata trasmissione ha dato luogo al contrasto sul piano processuale.

  • Codice di procedura penale, art. 183

    Richiamato nella giurisprudenza citata: secondo un orientamento l'eventuale nullità derivante dall'omesso deposito non è rilevabile dopo la scelta del rito abbreviato, poiché il rito speciale avrebbe effetto sanante ai sensi di questa norma.

  • Codice di procedura penale, artt. 177, 178, 180, 416, 439

    Richiamati nel ricorso come riferimenti procedurali e per sostenere la presunta alterazione della sequenza processuale; la Corte non ha ritenuto che il richiamo a tali norme giustificasse l'ammissione del ricorso per presunta abnormità.

Massime di principio

  • Il mancato deposito di atti d'indagine unitamente all'avviso ex art. 415‑bis può essere valutato in due modi: secondo orientamenti prevalenti determina l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi; secondo altro orientamento può integrare una nullità dell'avviso. Occorre verificare quale orientamento applichi nel caso concreto.
  • Se il giudice di merito adotta la soluzione che dichiara nullità e restituisce gli atti senza bloccare definitivamente il procedimento, la Corte di Cassazione può ritenere il provvedimento non "abnorme" e dichiarare inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
  • Quando l'atto omesso è "secretato" ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e normative correlate, va valutata la legittimità della segretezza e le relative conseguenze sul deposito: la segretezza può giustificare il mancato deposito ma non elimina la questione delle conseguenze processuali.
  • La scelta del rito abbreviato può avere effetti sananti su nullità di ordine intermedio (art. 183 c.p.p.), perciò la strategia processuale influenza le possibilità di valorizzare una eccezione di nullità derivante da omissioni documentali.
  • Per il Pubblico Ministero, per evitare contestazioni, è consigliabile depositare o motivare compiutamente l'eventuale mancato deposito di atti rilevanti; per la difesa, è importante eccepire tempestivamente l'omissione per far valere la posizione processuale fondata sull'orientamento giurisprudenziale ritenuto applicabile.

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