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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01342/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un’azione di regolamento di confini promossa dalla proprietaria di un fondo nei confronti del proprietario del fondo confinante, con allegazione di occupazione da parte di quest’ultimo di una porzione del mappale di sua proprietà. In primo grado il Tribunale ha determinato il confine tra i fondi sulla base dei titoli di acquisto, delle mappe catastali, dell’impianto meccanografico e delle misurazioni del consulente tecnico d’ufficio, ritenendo conforme a tali elementi la linea catastale; ha inoltre condannato al rilascio dell’eventuale porzione indebitamente occupata e all’apposizione dei termini. L’appello è stato respinto. In cassazione il soccombente ha proposto un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., lamentando violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, in sostanza, sostenendo: 1) errata individuazione dei criteri per identificare i rispettivi confini dei due lotti; 2) contraddizione tra gli elementi degli atti della procedura esecutiva e la ritenuta rilevanza del criterio secondo cui la vendita a corpo inciderebbe solo sul prezzo e non sull’identificazione del bene. La controricorrente ha chiesto anche il rimborso delle spese di un precedente procedimento ex art. 373 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che il motivo di violazione di legge era formulato in modo generico, senza indicare le specifiche disposizioni asseritamente violate e senza un effettivo confronto tra la norma invocata e la ratio della sentenza impugnata, in contrasto con l’onere di specificità del ricorso per cassazione. Inoltre, ha ritenuto che la censura non scardinasse la motivazione della sentenza di merito, la quale aveva accertato il confine in base ai titoli, alle mappe catastali, all’impianto meccanografico e alle misurazioni del CTU, e aveva correttamente reputato irrilevante che l’acquisto fosse avvenuto a corpo e non a misura, perché tale distinzione attiene al prezzo e non all’identificazione del bene. Le ulteriori deduzioni del ricorrente sono state qualificate come contestazioni di fatto e di valutazione delle prove, non scrutinabili in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., alle spese del giudizio di cassazione, alle somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., nonché è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge richiede la specifica indicazione delle norme asseritamente violate e un effettivo confronto con la decisione impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    L’onere di specificità dei motivi impone al ricorrente di indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la sentenza impugnata, pena inammissibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    comma 1; comma 2; ultimo comma

    Nel procedimento accelerato, la definizione del giudizio in conformità alla proposta comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    terzo comma; quarto comma

    La Corte applica le conseguenze tipiche dell’abuso del processo quando il ricorso inammissibile o manifestamente infondato è deciso in conformità alla proposta del consigliere.

  • art. 373 c.p.c.

    Sono liquidate le spese del procedimento di sospensione/connesso procedimento cautelare richiamato dalla parte vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge non è sufficiente un richiamo astratto al vizio: il ricorrente deve indicare puntualmente le norme violate, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarle con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le doglianze che mirano solo a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto, una diversa lettura dei documenti o una nuova valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Nell’azione di regolamento di confini, il giudice può determinare la linea di demarcazione valorizzando titoli di acquisto, risultanze catastali e verifiche tecniche, quando tali elementi siano tra loro concordanti.
  • La circostanza che un bene sia stato acquistato 'a corpo' e non 'a misura' rileva, di regola, sul prezzo e non sull’identificazione del bene o sulla delimitazione del confine tra immobili contigui.
  • Nel procedimento accelerato per ricorsi manifestamente inammissibili o infondati, la definizione conforme alla proposta può comportare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e le ulteriori conseguenze economiche previste dal sistema.
  • L’inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la soccombenza del ricorrente anche ai fini delle spese e dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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