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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41409/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un proprietario di terreno coltivato aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente provocati all’appezzamento dall’invasione di branchi di cinghiali. In primo grado la domanda era stata accolta e i due enti pubblici erano stati condannati in solido. In appello, invece, la domanda era stata rigettata integralmente dal tribunale, che aveva ritenuto non provata né l’effettiva invasione del fondo né la consistenza dei danni, valorizzando criticamente le prove testimoniali e la consulenza tecnica. Nel ricorso per cassazione il danneggiato ha dedotto: (i) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che una circolare prefettizia provasse la conoscenza della presenza eccessiva di cinghiali nell’area; (ii) violazione di norme in tema di responsabilità per danni da fauna selvatica, legittimazione passiva e riparto dell’onere probatorio; (iii) erronea valutazione delle risultanze probatorie e delle presunzioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ricordato l’orientamento più recente sulla responsabilità da fauna selvatica, secondo cui tali danni sono risarcibili ex art. 2052 c.c. e la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione; tuttavia ha rilevato che nel caso concreto la sentenza impugnata era fondata sul diverso e non più contestabile presupposto della responsabilità ex art. 2043 c.c., sul quale si era formato giudicato interno. Esaminando quindi le censure alla luce di tale assetto, ha ritenuto che i primi e terzi motivi mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità, mentre il secondo motivo è stato considerato assorbito. Ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2052 c.c.

    "i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c."

    La responsabilità per danni causati da fauna selvatica è ricondotta alla disciplina speciale dell’art. 2052 c.c., fondata sulla proprietà o utilizzazione dell’animale e non sulla custodia.

  • art. 2043 c.c.

    "i danni provocati dalla fauna selvatica non sono risarcibili ai sensi dell’art. 2052 c.c., ma esclusivamente sulla base delle disposizioni generali in tema di condotta colposa lesiva"

    Nel giudizio di merito la responsabilità era stata esaminata secondo la clausola generale dell’illecito aquiliano; su tale punto si è formato giudicato interno, sicché la questione non poteva più essere rimessa in discussione in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    "omesso esame di un fatto storico, principale o secondario"

    Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori o per la richiesta di una diversa lettura delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico, il dato da cui risulti, il momento e il modo della sua discussione processuale e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Ai fini dell’ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., occorre rispettare gli oneri di deposito e specificazione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamata in tema di riparto dell’onere probatorio: grava sul danneggiato la prova del fatto storico e del nesso eziologico, mentre le doglianze sul vizio di violazione della norma devono essere specifiche.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le censure sulle presunzioni devono essere formulate con specificità; non è consentito trasformarle in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    Sono richiamate per la trattazione camerale del ricorso ritenuto destinato all’inammissibilità.

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    È menzionato il deposito della memoria da parte del ricorrente nel procedimento camerale.

  • art. 9, L. 157/1992

    È invocato dal ricorrente nel secondo motivo come norma rilevante per la disciplina della fauna selvatica e delle responsabilità connesse.

  • artt. 2, 6, 9, 16, 22 L. R. Calabria 17.05.1996, n. 9

    Richiamati nel secondo motivo a sostegno dell’individuazione dell’ente responsabile della gestione della fauna selvatica.

  • art. 19, comma 1, lett. e) ed f), d.lgs. 267/2000

    Invocato dal ricorrente per sostenere la ripartizione di competenze tra enti territoriali in materia di fauna selvatica.

  • art. 14, comma 1, lett. f), L. 142/1990

    Norma richiamata nel secondo motivo in relazione alle funzioni amministrative degli enti locali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nei giudizi per danni da fauna selvatica, il tema della base normativa della responsabilità va distinto dal tema della prova del fatto dannoso: anche quando la questione giuridica sia rilevante, la domanda non può essere accolta se non è dimostrata l’effettiva verificazione dell’evento e del nesso causale.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di un singolo documento o la richiesta di rivalutare il compendio probatorio.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in una critica al merito della valutazione delle prove, quando il giudice di appello abbia esaminato i fatti rilevanti e motivato in modo non apparente e non illogico.
  • Se una sentenza di merito è fondata su una determinata qualificazione giuridica del rapporto o della responsabilità e tale qualificazione non è specificamente censurata, su di essa si forma giudicato interno e la questione non può essere riaperta in sede di legittimità.
  • Nelle controversie risarcitorie, il danneggiato deve allegare e provare il fatto costitutivo della domanda; l’eventuale prova liberatoria o la distribuzione della responsabilità tra enti rileva solo dopo che il fatto dannoso sia stato accertato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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