Sentenza n. 10194/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento - della “determinazione dirigenziale numero repertorio CH/585/2024 del 14/03/2024 - numero protocollo CH/47981/2024 del 14/03/2024” di “demolizione d'ufficio in danno delle opere abusive eseguite in VIA PRENESTINA 1204” con l’addebito delle relative “spese”, notificata in data 20/03/2024 al ricorrente in qualità di proprietario non responsabile e alla di lui moglie in qualità di ex proprietaria non responsabile; - della “determinazione dirigenziale numero repertorio CH/586/2024 del 14/03/2024 - numero protocollo CH/47995/2024 del 14/03/2024” di “ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione e ripristino dei luoghi”; nonché di ogni altro atto/provvedimento presupposto, collegato, connesso e, comunque, consequenziale, ivi compresi la “D.D. Prot. QI/136224/2020 Rep. QI//1743/2020 del 20/11/2020” di reiezione dell’istanza di condono prot. 0/579940 SOT.0 del 10/12/2004, non notificata, nonché la “determinazione dirigenziale numero Rep. CH/3181 del 27/12/2022” di ingiunzione a demolire le opere abusive di che trattasi, non notificata agli eredi di Saraniero Giuseppina, ed il “verbale (Prot. VH/2023/124529 – Prot. CH/2023/224512)”, non notificato agli stessi eredi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni comunali di demolizione d'ufficio in danno, ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine di demolizione e relativi atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario non responsabile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui Roma Capitale aveva disposto la demolizione d'ufficio di un appartamento abusivo e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, ritenendolo proprietario non responsabile e destinatario dell'ordine di demolizione. Ha dedotto di non essere mai stato proprietario, detentore o possessore dell'immobile abusivo, distinto dall'appartamento nel quale risiedeva, e di essere quindi privo di legittimazione passiva rispetto alle misure adottate. Ha inoltre contestato la mancata o inesistente notificazione degli atti presupposti: l'ordine di demolizione sarebbe stato notificato alla moglie quando era già deceduta e non agli eredi, mentre il verbale di accertamento dell'inottemperanza non sarebbe stato notificato. Sono stati dedotti errori nei presupposti, violazioni procedurali, difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere il Comune individuato correttamente i proprietari e i responsabili dell'abuso, per essersi fondato su un verbale generico e non adeguatamente verificato e per non avere indicato o perimetrato l'area eventualmente acquisibile né valutato la non imputabilità dell'inottemperanza. Il ricorrente ha anche sostenuto che, trattandosi di una porzione inserita in un edificio più ampio, avrebbe dovuto essere valutata la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria ove la rimozione avesse arrecato pregiudizio alla parte legittima del fabbricato.
La decisione
Nelle more del giudizio Roma Capitale ha svolto ulteriori accertamenti presso la Conservatoria e ha accertato che l'immobile apparteneva ad altri soggetti. Ha quindi adottato una determinazione di revoca e annullamento delle precedenti determinazioni di avvio e sospensione lavori, ingiunzione a demolire, verbale di inottemperanza, demolizione d'ufficio e ingiunzione di pagamento, anche nei confronti del ricorrente. Il TAR ha ritenuto tale intervento integralmente satisfattivo dell'interesse sostanziale azionato e, considerata l'istanza della parte ricorrente, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il giudice ha distinto tale esito dalla mera improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la cessazione della materia del contendere presuppone una piena e irretrattabile soddisfazione della pretesa mediante attività amministrativa spontanea e contiene un accertamento nel merito del rapporto controverso. Pur non pronunciando l'annullamento degli atti originariamente impugnati, il TAR ha ravvisato la fondatezza evidente del ricorso ai fini della soccombenza virtuale e ha posto le spese a carico di Roma Capitale, liquidandole in 1.000 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell’Amministrazione con un provvedimento posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale.
La cessazione della materia del contendere ricorre quando l'amministrazione adotta spontaneamente un provvedimento pienamente e irretrattabilmente satisfattivo dell'interesse sostanziale azionato, rendendo non più necessaria una pronuncia di merito sull'atto impugnato.
art. 91 c.p.c.
In applicazione della soccombenza virtuale, le spese sono poste a carico dell'amministrazione quando, pur cessata la materia del contendere per l'adozione di un atto satisfattivo, il ricorso risultava evidentemente fondato.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo deve essere dichiarata quando l'amministrazione, spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale, adotta un provvedimento che soddisfa integralmente, pienamente e irretrattabilmente l'interesse sostanziale azionato, facendo venir meno ogni utilità residua della pronuncia di merito.
- La cessazione della materia del contendere ha contenuto sostanziale e non meramente processuale, poiché presuppone l'accertamento della piena soddisfazione della pretesa amministrativa controversa mediante la successiva attività dell'amministrazione.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone una concreta attività amministrativa integralmente satisfattiva della pretesa, mentre la seconda deriva da una situazione di fatto o di diritto sopravvenuta che rende definitivamente inutile la decisione giudiziale.
- Quando l'amministrazione annulla o revoca in autotutela gli atti impugnati e tale intervento soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudizio può essere definito con cessazione della materia del contendere; la regolazione delle spese può avvenire sulla base della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza originaria del ricorso.
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