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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20363/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di accertamento con adesione non definito, l'Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per maggior reddito ai fini IRPEF relativo all'anno d'imposta 2003, determinato con metodo sintetico (redditometro) in ragione di un preteso incremento patrimoniale connesso all'acquisto di un credito fondiario. Il contribuente impugnava l'atto sostenendo, tra l'altro, l'incostituzionalità e l'inapplicabilità del redditometro nel caso concreto, l'erronea imputazione a reddito proprio delle somme impiegate per l'acquisto del credito fondiario, poiché provenienti da terzi con promessa di restituzione, e l'omesso rilievo della definizione automatica dei redditi ex art. 7 L. n. 289/2002 in due annualità. In cassazione articolava quattro motivi: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su due questioni (prezzo effettivo di acquisto del credito e rilevanza dei condoni), motivazione apparente sulla dedotta incongruità del metodo sintetico, contrasto irriducibile della motivazione circa la provenienza delle somme impiegate e, in subordine, ulteriore omessa motivazione sulle medesime questioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi primo e quarto per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva indicato in modo puntuale le prove poste a base delle proprie deduzioni, né aveva chiarito come e in quali termini le questioni fossero state effettivamente coltivate nei gradi di merito. Ha inoltre rigettato il secondo motivo, reputando non dimostrata documentalmente la pretesa prova contraria all'accertamento sintetico e insufficiente una mera allegazione di ordine generale sull'anzianità dell'attività lavorativa. Il terzo motivo è stato respinto perché infondato: la CTR aveva logicamente valorizzato la mancata prova del ritrasferimento delle somme alla società terza e, in mancanza di prova contraria, aveva correttamente considerato la spesa per incremento patrimoniale come sintomatico indice di capacità contributiva del contribuente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stata invocata per denunciare violazioni di legge e vizi motivazionali, ma i motivi sono stati ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati per difetto di specificità e di prova contraria

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stata invocata per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio perché le doglianze erano inammissibili per difetto di specificità

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia non sussiste quando la questione è proposta in modo inammissibile; il giudice non ha obbligo di pronuncia nel merito su una domanda o eccezione non validamente introdotta

  • art. 111 Cost.

    è stato richiamato dal ricorrente per dedurre motivazione apparente o contraddittoria; la Corte ha però ritenuto che il motivo non cogliesse validamente il vizio dedotto e che la motivazione della CTR fosse logicamente comprensibile

  • art. 7 L. n. 289 del 2002

    è stata invocata dal ricorrente per sostenere la rilevanza di precedenti adesioni a definizioni automatiche dei redditi, ma la doglianza è stata giudicata generica e inammissibile

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia o di nullità della sentenza è inammissibile quando non sia sorretta da una puntuale indicazione delle questioni dedotte nei gradi di merito e delle prove specificamente offerte a sostegno delle proprie allegazioni.
  • L'omessa pronuncia del giudice di appello non integra vizio denunciabile se ha ad oggetto una questione o domanda già inammissibile, poiché non sorge in tal caso un obbligo di decisione nel merito.
  • In tema di accertamento sintetico, il contribuente che contesti la ricostruzione reddituale deve fornire una prova contraria specifica e documentale della disponibilità delle risorse impiegate e della loro diversa provenienza; mere allegazioni generiche o presunzioni fattuali non sono sufficienti.
  • Quando la pretesa impositiva si fonda su un incremento patrimoniale, la mancata prova della restituzione di somme ricevute da terzi può legittimare il giudice di merito a ritenerle nella disponibilità economica del contribuente e, quindi, idonee a costituire indice di capacità contributiva.
  • La denuncia di motivazione apparente o di contrasto irriducibile della motivazione non può essere accolta se la sentenza impugnata espone, in modo logicamente comprensibile, le ragioni del proprio convincimento e il ricorrente non contrappone una specifica e documentata ricostruzione alternativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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