Sentenza n. 314/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - dell’interdittiva antimafia prot. n. 0132293 del 16 novembre 2022, notificata il 18 novembre 2022, emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria su istanza del Comune di Scilla; - dell’ordinanza di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale prot. n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2022, notificata in data 13 dicembre 2022, con cui il Comune di Scilla ha disposto la revoca dell’autorizzazione e/o concessione comunque denominata relativa allo svolgimento di attività commerciale della ditta ricorrente; - di tutti gli altri provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva del 16 novembre 2022 e ordinanza comunale del 12 dicembre 2022 di revoca dell'autorizzazione o concessione relativa all'attività commerciale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria e la conseguente ordinanza del Comune di Scilla, deducendo plurimi vizi di legittimità, tra cui, in via preliminare e assorbente, la violazione dell'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 per omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale. In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente il fumus di tale censura. La Prefettura ha quindi rieditato il procedimento, previa comunicazione dell'avviso previsto dalla disposizione, adottando una nuova informativa antimafia nel luglio 2023. Il Ministero dell'Interno e il Comune hanno eccepito la sopravvenuta carenza di interesse. Quanto all'ordinanza comunale, il TAR ha disposto l'acquisizione del titolo autorizzatorio oggetto di revoca, ma l'incombente è rimasto ineseguito; inoltre, la difesa della società ha dichiarato che l'oggetto sociale sarebbe estraneo all'esercizio di attività commerciale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di annullamento dell'informativa antimafia del novembre 2022. La nuova informativa prefettizia del luglio 2023 aveva confermato la precedente ed era divenuta definitiva per l'estinzione del relativo ricorso; pertanto, l'eventuale annullamento dell'atto originario non avrebbe procurato alla società alcun vantaggio. Il giudice ha inoltre rilevato che non risultava provata l'adozione di concreti provvedimenti sfavorevoli direttamente conseguenti alla prima interdittiva e che non era stato prodotto il titolo autorizzatorio asseritamente revocato. La domanda contro l'ordinanza comunale è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse: in assenza della prova dell'esistenza dell'autorizzazione revocata, il provvedimento di revoca è stato ritenuto tamquam non esset e comunque inidoneo a ledere la sfera giuridica della società. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
La disposizione impone, nei casi previsti, la comunicazione dell'avviso e la possibilità di contraddittorio procedimentale prima dell'adozione dell'informativa antimafia; la sua violazione era stata ritenuta rilevante in sede cautelare e ha determinato la riedizione del procedimento.
art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011
È stato richiamato dal Comune quale fondamento della revoca dell'autorizzazione o concessione a seguito dell'informativa antimafia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6, regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un nuovo provvedimento amministrativo che confermi quello originariamente impugnato, quando il nuovo atto si sia consolidato e l'annullamento del primo non possa più arrecare alcun vantaggio concreto, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'interesse a ricorrere deve sussistere in termini concreti e attuali anche al momento della decisione; non è sufficiente la mera illegittimità astratta dell'atto se non è dimostrata una lesione ancora suscettibile di rimozione o un'utilità derivante dall'annullamento.
- La domanda di annullamento di un provvedimento di revoca è inammissibile per carenza di interesse quando non sia provata l'esistenza del titolo autorizzatorio o concessorio revocato e, conseguentemente, l'atto non risulti idoneo a incidere sulla sfera giuridica del ricorrente.
- In assenza di prova dell'adozione di provvedimenti concretamente lesivi quale conseguenza diretta di un'informativa antimafia successivamente confermata, l'annullamento dell'informativa originaria non offre un'utilità concreta e attuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 906/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 907/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 908/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 911/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 912/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 913/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →