Ordinanza n. 647/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di appuntamento per il rilascio di visto di ingresso per motivi di studio avanzata dal ricorrente e per la conclusione del procedimento in questione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di appuntamento finalizzata al rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio, chiedendo anche la conclusione del relativo procedimento. In corso di giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento richiesto. Il ricorrente aveva inoltre presentato un’istanza cautelare propulsiva ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare poiché, essendo stato fissato dalla sede diplomatica l’appuntamento richiesto, è venuto meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia cautelare propulsiva. Quanto alle spese della fase cautelare, il Collegio le ha compensate, rilevando che tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso era trascorso un lasso temporale non particolarmente esteso e che l’amministrazione si era attivata per soddisfare la richiesta in tempi ragionevoli.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base dell’istanza cautelare; la fissazione dell’appuntamento ha fatto venir meno l’interesse alla misura cautelare propulsiva.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio cautelare promosso contro il silenzio dell’amministrazione, l’amministrazione adempie alla condotta richiesta fissando l’appuntamento necessario alla prosecuzione del procedimento, viene meno l’interesse attuale alla misura cautelare propulsiva e l’istanza cautelare deve essere respinta.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta quando l’amministrazione abbia provveduto in tempi ragionevoli e il periodo intercorrente tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso non sia particolarmente esteso.
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