Cassazione Penale, Ordinanza n. 26128/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la sentenza di condanna per furto pronunciata nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna di primo grado per furto. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valorizzato elementi favorevoli alla sua posizione. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che la motivazione della Corte di appello era sufficiente perché basata su indici personali e fattuali ritenuti decisivi per escludere il trattamento di favore; il giudice, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli, potendo richiamare solo quelli reputati rilevanti.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata facendo riferimento solo agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di una confutazione analitica di tutti gli elementi dedotti dalle parti.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 624 c.p.
La sentenza di merito di condanna non è stata riformata e resta ferma a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito indichi gli elementi personali o fattuali ritenuti decisivi, senza dover confutare in modo analitico ogni elemento favorevole prospettato dall'imputato.
- La censura in cassazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondata se si risolve in una mera richiesta di diversa valutazione del merito già congruamente motivato dal giudice di appello.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la conseguenza processuale è la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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