Cassazione Penale, Sentenza n. 47040/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la condanna per gestione/abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non (art. 256 e 183 d.lgs. n.152/2006). Il ricorrente ha sollevato tre motivi: (1) censura del giudizio di responsabilità sostenendo che il Tribunale ha presunto erroneamente la continuità nel tempo dei depositi e ha confuso l'inizio dell'attività di deposito con la data del contratto di appalto; (2) contestazione del diniego delle attenuanti generiche senza motivazione ostativa concreta; (3) mancata valutazione e motivazione sull'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: ha confermato la correttezza della valutazione di merito circa la riconducibilità dei rifiuti alle attività della ditta e il corretto esercizio del sindacato di legittimità (impossibilità di rivedere la valutazione probatoria in sede di Cassazione), e ha ritenuto generica la doglianza sulle attenuanti. Ha invece accolto il terzo motivo per difetto di motivazione: il Tribunale non ha risposto alla richiesta difensiva, in via subordinata, di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.). Perciò la sentenza è annullata in parte qua e rinviata al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione affinché valuti e motivi specificamente l'eventuale applicabilità della particolare tenuità. Restano ferme la qualificazione del reato e le valutazioni di responsabilità già confermate; il giudice di rinvio non potrà dichiarare estinto il reato per prescrizione maturata successivamente all'annullamento limitato a questa verifica.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006
Art. 256: integrata la contravvenzione per gestione/abbandono di rifiuti; Art. 183: richiamate le nozioni di deposito temporaneo e onere della prova a carico del produttore per dimostrare la liceità di un deposito controllato. La Corte conferma che il produttore deve provare i presupposti per il regime favorevole (deposito temporaneo/sottoprodotto).
codice penale
Disciplina della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte censura il silenzio del giudice di merito su una richiesta valida in tal senso e annulla con rinvio per consentire una valutazione motivata in merito.
Massime di principio
- In materia di gestione rifiuti, il produttore ha l'onere della prova per dimostrare che si tratta di deposito temporaneo o di sottoprodotto; in assenza di tale prova, i materiali da demolizione sono qualificati come rifiuto destinato all'abbandono.
- La Corte di Cassazione non rivede le valutazioni di fatto o la ponderazione delle prove fatta dal giudice del merito se l'argomentazione è logica e coerente; le censure che richiedono una diversa valutazione probatoria sono normalmente inammissibili.
- Se il difensore invoca in udienza, anche in via subordinata, l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), il giudice deve esprimersi e motivare; il silenzio su tale richiesta determina annullamento con rinvio per carenza motivazionale.
- Le doglianze generiche sul diniego delle attenuanti non sono sufficienti: per ottenere riconoscimenti bisogna indicare elementi concreti e valutabili che giustifichino la concessione delle attenuanti generiche.
- In caso di annullamento parziale limitato alla verifica della particolare tenuità, il giudice di rinvio non può dichiarare estinto il reato per prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, quando l'annullamento riguarda solo l'accertamento della causa di non punibilità.
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