Sentenza n. 206/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11780/2025, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile un incidente di esecuzione diretto a denunciare l’inerzia del commissario ad acta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio deducendo un unico motivo: il giudice di primo grado sarebbe incorso in una svista materiale nel ritenere non notificato al Ministero l’incidente di esecuzione, poiché nel fascicolo risultava depositata la prova dell’avvenuta notificazione. Nel giudizio d’appello è stata rilevata d’ufficio l’ulteriore questione dell’inammissibilità dell’appello, in quanto il provvedimento impugnato, pur formalmente adottato nella forma della sentenza, aveva natura ordinatoria e non decisoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile. Ha precisato che, nel giudizio di ottemperanza, sono appellabili ai sensi dell’art. 114, comma 8, c.p.a. soltanto i provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria. I provvedimenti ordinatori o istruttori, adottati per definire le modalità dell’ottemperanza o risolvere difficoltà emerse durante la sua esecuzione, non sono immediatamente lesivi, non sono idonei al giudicato e non sono immediatamente impugnabili. Nel caso concreto, la pronuncia del TAR sull’incidente di esecuzione volto a reagire all’inerzia del commissario ad acta aveva contenuto ordinatorio, essendo diretta alla gestione dell’esecuzione e non alla decisione definitiva di una controversia. È stata ritenuta irrilevante la qualificazione dell’istanza come “reclamo”: il reclamo previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a. riguarda gli atti del commissario ad acta, mentre contro l’inerzia del commissario si propone un incidente di esecuzione, finalizzato all’adozione di provvedimenti ordinatori o istruttori. La svista del TAR sulla prova della notificazione poteva essere rimediata mediante istanza di revoca del provvedimento ordinatorio oppure mediante una nuova istanza di esecuzione; il provvedimento non produceva preclusioni rispetto alla reiterazione di tali istanze. Le spese sono state compensate per l’assenza di una difesa sostanziale dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
Il reclamo è il rimedio contro gli atti del commissario ad acta, non contro l’inerzia dello stesso; contro l’inerzia si propone un incidente di esecuzione.
art. 114, comma 8, c.p.a.
provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza
Sono appellabili soltanto i provvedimenti del giudice dell’ottemperanza aventi natura decisoria; restano non immediatamente impugnabili i provvedimenti ordinatori o istruttori privi di immediata lesività e di attitudine al giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza sono immediatamente appellabili soltanto i provvedimenti del giudice aventi natura decisoria; i provvedimenti ordinatori o istruttori, anche se formalmente adottati con sentenza, non sono appellabili quando non abbiano immediata portata lesiva né attitudine al giudicato.
- La qualificazione formale del provvedimento o il nomen iuris attribuito dalla parte all’istanza non sono determinanti: occorre avere riguardo al contenuto effettivo dell’atto e alla funzione concretamente perseguita.
- Il reclamo previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a. è esperibile contro gli atti del commissario ad acta, mentre l’inerzia del commissario deve essere fatta valere mediante un incidente di esecuzione diretto all’adozione di provvedimenti organizzatori, ordinatori o istruttori.
- La decisione ordinatoria adottata nel corso dell’ottemperanza non preclude la presentazione di una nuova istanza di esecuzione né, quando ne ricorrano i presupposti, di un’istanza di revoca del provvedimento.
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