Sentenza n. 14871/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - del provvedimento di rigetto, prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002134 del 10.11.2021, comunicato a mezzo pec in data 16.11.2021 prot. n. 28325, relativamente alla classe “AD0D e AD0J Sostegno Infanzia e Primaria”, reso in sede di riedizione provvedimentale in elusione del giudicato della sentenza ottemperata Tar Lazio n. 2289/2020 (RG 7727/2019), pubblicata il 20.02.2020 e notificata a mezzo pec il 13.03.2020, con la quale veniva accertata la illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania ed avente valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ce; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania per l’insegnamento di sostegno nelle classi AD0D e AD0J, adottato in riedizione provvedimentale
Esito
Favorevole al ricorrente (insegnante richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione della libertà di stabilimento e della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, della direttiva 2013/55/UE e degli artt. 3, 16, 17 e 18 del d.lgs. n. 206/2007, nonché elusione del giudicato, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, disparità di trattamento e violazione del soccorso istruttorio. Secondo la ricorrente, il Ministero avrebbe omesso di valutare il certificato rumeno di riconoscimento degli studi, la formazione psicopedagogica e la specializzazione sul sostegno, oltre all’esperienza professionale maturata in Italia dal 2016. Ha inoltre sostenuto che l’amministrazione non avrebbe potuto rigettare l’istanza per la mancanza di una specifica attestazione ministeriale rumena senza richiedere eventuale documentazione integrativa e senza comparare concretamente il percorso formativo e professionale con i requisiti italiani. In secondo luogo, ha dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 16, commi 2 e 3, d.lgs. n. 206/2007 e dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, lamentando disparità di trattamento rispetto a precedenti riconoscimenti di qualifiche analoghe, contraddittorietà, difetto di motivazione e mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Ha infine contestato la dichiarazione di incompetenza del Ministero dell’Istruzione, sostenendo che la domanda riguardava il riconoscimento di una qualifica professionale per l’esercizio dell’insegnamento e non di un mero titolo di studio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ordinando al Ministero di riesaminare l’istanza. Ha escluso, in via preliminare, l’elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2289/2020, rilevando che il precedente annullamento era fondato sulla non applicabilità della circolare rumena allora richiamata, mentre il nuovo provvedimento si basava sulla mancanza dell’attestazione di qualifica professionale e sulla ritenuta incompetenza ministeriale. Ha tuttavia ritenuto fondati gli ulteriori motivi. Richiamando le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022, ha affermato che l’adeverinta rilasciata dall’autorità rumena può essere riconducibile all’attestazione di qualifica prevista dall’art. 13 della direttiva 2005/36/CE e che l’amministrazione deve esaminare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, comprese la formazione estera e l’esperienza professionale maturata nello Stato in cui si chiede l’iscrizione o l’accesso alla professione. Il Ministero avrebbe dovuto svolgere un esame sostanziale del percorso formativo, eventualmente acquisendo ulteriore documentazione, e comparare le competenze possedute con quelle richieste in Italia, potendo disporre, se necessario, misure compensative proporzionate. Il provvedimento è stato ritenuto illegittimo perché non aveva valutato i titoli prodotti, la formazione sul sostegno, l’esperienza professionale italiana e l’equivalenza complessiva del percorso. È stata inoltre ritenuta illegittima la dichiarazione di incompetenza: l’istanza riguardava una qualifica professionale per l’esercizio dell’insegnamento di sostegno e la competenza spettava al Ministero dell’Istruzione ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 300/1999, come modificato dal d.l. n. 1/2020, convertito nella l. n. 12/2020. L’esame della censura relativa all’art. 10-bis l. n. 241/1990 è stato ritenuto superfluo. Le spese sono state integralmente compensate per la presenza di precedenti contrasti giurisprudenziali, risolti dall’Adunanza Plenaria successivamente all’adozione dell’atto impugnato.
Norme richiamate
artt. 49 ss. TFUE
La disciplina sulla libertà di stabilimento impone di considerare le qualifiche e le competenze professionali conseguite in altri Stati membri ai fini dell’accesso all’attività professionale.
artt. 11, 13 e 14 direttiva 2005/36/CE
L’amministrazione deve valutare la qualifica o attestazione proveniente dallo Stato membro d’origine, comparare la formazione e l’esperienza professionale con i requisiti nazionali e, ove necessario, adottare misure compensative opportune e proporzionate.
direttiva 2013/55/UE
La direttiva integra la disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, senza consentire un rigetto automatico fondato sulla mancanza di una specifica attestazione quando l’amministrazione deve esaminare complessivamente la formazione e le competenze documentate.
artt. 3, 16, 17 e 18 d.lgs. n. 206/2007
Le disposizioni nazionali di recepimento disciplinano il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri e impongono l’esame della domanda secondo il procedimento previsto.
art. 50 d.lgs. n. 300/1999
organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale
La competenza sul riconoscimento della qualifica professionale necessaria per esercitare l’insegnamento, compreso il sostegno, appartiene al Ministero dell’Istruzione e non al Ministero dell’Università e della Ricerca.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La censura sulla mancata comunicazione del preavviso di rigetto non è stata esaminata perché l’annullamento è stato disposto sulla base di altri motivi.
art. 74 c.p.a.
Il giudice può richiamare, ai fini della decisione, una sentenza resa in una controversia analoga e relativa al medesimo provvedimento cumulativo.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’amministrazione non può respingere la domanda sulla sola base dell’assenza di una specifica attestazione formale quando la documentazione prodotta consente di ricostruire il percorso formativo e professionale dell’interessato.
- L’autorità competente deve valutare complessivamente il diploma, la qualifica o attestazione rilasciata dallo Stato d’origine, le competenze e conoscenze acquisite, la formazione specialistica e l’esperienza professionale maturata anche nello Stato membro nel quale il richiedente intende esercitare la professione.
- La comparazione tra la formazione estera e i requisiti professionali italiani deve essere effettiva e sostanziale; ove emergano differenze, l’amministrazione deve considerare l’adozione di misure compensative opportune e proporzionate, anziché procedere a un diniego automatico.
- Nel riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno, l’amministrazione deve valutare anche la formazione specifica nelle materie psicopedagogiche e didattiche, l’eventuale tirocinio e l’esperienza professionale concretamente maturata nell’insegnamento di sostegno.
- La domanda volta al riconoscimento della qualifica professionale necessaria per esercitare l’insegnamento di sostegno riguarda una competenza del Ministero dell’Istruzione, anche quando la qualifica comprende una specializzazione conseguita all’estero; non si tratta del mero riconoscimento di un titolo di studio.
- La motivazione di un diniego non è adeguata quando omette di esaminare i titoli prodotti, la formazione svolta e l’esperienza professionale dichiarata e si limita a richiamare la mancanza di un’attestazione o l’incompetenza di un’amministrazione che invece è competente.
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