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Ordinanza

Ordinanza n. 2254/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento di non ammissione della odierna istante al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università di PISA o le altre indicate in epigrafe, per l’a.a. 2025/2026, previo accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa, anche in sovrannumero, al predetto semestre, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; B) del provvedimento di intervenuta decadenza dalla immatricolazione/iscrizione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università di Pisa o le altre indicate in epigrafe, per l’a.a. 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; C) della graduatoria nazionale di merito nominativa afferente di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; D) della graduatoria nazionale di merito nominativa afferente di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), pubblicata in data 8 gennaio 2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; E) dell’esito degli esami di profitto relativi a Chimica e propedeutica biochimica, a Fisica ed a Biologia dell’appello del 10 dicembre 2025, pubblicati in data 23 dicembre 2025, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; F) dell’esito degli esami di profitto relativi a Chimica e propedeutica biochimica, a Fisica ed a Biologia dell’appello del 20 novembre 2025, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; G) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1115/2025 pubblicato in data 22 dicembre 2025 ed allegati; H) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 754 del 20-10-2025; I) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 557 del 04-08-2025; J) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 7 agosto 2025, n. 600 ed allegati; K) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 luglio 2025, n. 454 ed allegati; L) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 20 giugno 2025, n. 431 ed allegati; M) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 30 maggio 2025, n. 418 ed allegati; N) del parere formulato dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nell’adunanza del 14 maggio 2025, limitatamente agli articoli 4 e 8 ai sensi degli articoli 4, comma 3, primo periodo, e 5, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71; O) delle disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2025/2026; P) della nota integrativa alle “Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia 2025/2026”; Q) della nota prot. n. 3733 del 18 febbraio 2025 con la quale il Ministero dell’università e della ricerca ha richiesto il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli atenei coinvolti per l’anno accademico 2025/2026; R) della nota ministeriale n. 12734 del 24 giugno 2025 - che ha riaperto, per le Università statali, i termini per l’acquisizione del predetto potenziale formativo, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41) - nonché della nota ministeriale, prot. n. 14002 dell’11 luglio 2025 che ha differito i termini in discorso e la nota ministeriale, prot. n. 14569 del 19 luglio 2025, di ulteriore proroga dei termini stessi; S) dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assunto al repertorio atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025, sul documento concernente la determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2025/2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie; T) delle risultanze del Tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell’università e della ricerca in data 28 luglio 2025 - con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie (triennali e magistrali), per l’anno accademico 2025/2026 – nonché la correlata nota ministeriale prot. 16009 del 6 agosto 2025, con cui è stato comunicato, ai componenti del Tavolo stesso, l’intervenuto incremento del potenziale formativo degli Atenei relativamente al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, in lingua italiana, a.a. 2025-2026; U) della potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii.; V) dell’istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii; W) del fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze armate per l’anno accademico 2025/2026, comunicato dallo Stato Maggiore della Difesa con nota recante protocollo in ingresso n. 8417 del 18 aprile 2025; X) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202603349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione al secondo semestre di Medicina e Chirurgia, decadenza dall'immatricolazione o iscrizione, graduatorie nazionali e atti ministeriali disciplinanti il semestre filtro e la formazione della graduatoria nazionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, gli atti ministeriali e universitari relativi all'ammissione al secondo semestre del corso di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, contestando in particolare il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025 per l'inserimento in graduatoria degli studenti che non avevano conseguito la sufficienza in tutti e tre gli esami del semestre filtro, mediante il recupero di voti precedentemente rifiutati e l'inserimento in fasce differenziate. Sono state dedotte censure di violazione dell'affidamento, della par condicio e dell'imparzialità, irragionevolezza del sistema, disomogeneità delle valutazioni tra le università, violazione dell'anonimato delle prove, illegittimità della determinazione del fabbisogno e della mancata assegnazione dei posti vacanti, irregolarità delle prove e dei quesiti, violazione del d.lgs. n. 71/2025 e della legge delega, nonché questioni di legittimità costituzionale ed europea. La ricorrente aveva conseguito una sufficienza in Biologia al primo appello, poi rifiutata, e aveva riportato successivamente un'insufficienza anche in tale materia; il voto era stato quindi recuperato in applicazione della disciplina sopravvenuta, con collocazione in una fascia meno favorevole.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per assenza dei presupposti dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che, allo stato della sommaria delibazione, le censure non presentassero una prognosi favorevole. Il meccanismo del d.m. n. 1115/2025 è stato ritenuto non manifestamente irragionevole perché bilancia l'esigenza di ampliare e saturare l'accesso con la tutela dell'affidamento nelle regole originarie: i candidati che avevano conseguito tutte le sufficienze senza recuperare voti sono collocati prima di quelli ammessi attraverso deroghe progressive, mentre la concorrenza opera all'interno di fasce omogenee. La diversa collocazione della ricorrente è stata considerata coerente con il fatto che una sufficienza derivava da un voto inizialmente rifiutato; la scelta di rifiutare il voto è stata ricondotta all'autodeterminazione della candidata e al rischio di una successiva collocazione meno favorevole. La dedotta violazione della par condicio per la presenza di commissioni universitarie diverse è stata giudicata generica e non dimostrata. La censura sull'anonimato non è stata ritenuta fondata, poiché la procedura prevedeva la chiusura dei materiali alla presenza di studenti sorteggiati, la consegna dei plichi sigillati al CINECA e la rilevazione informatica prima della valutazione; non risultava quindi una violazione non irrilevante idonea a viziare la procedura. Le censure sulla determinazione del fabbisogno sono state dichiarate inammissibili per mancata evocazione del Ministero della Salute; quelle sui posti vacanti carenti d'interesse, non essendo stato dimostrato il punteggio necessario per la riassegnazione; le doglianze sulle modalità formative, sulle irregolarità delle prove e sui quesiti sono state ritenute generiche e prive di adeguato principio di prova. Il TAR ha escluso, in questa fase, la violazione del d.lgs. n. 71/2025 e della legge delega, ritenendo che la disciplina impugnata mantenesse il requisito dei crediti necessari e della collocazione utile, regolando soltanto l'inserimento in graduatoria e il recupero dei crediti mancanti. Le questioni costituzionali sono state reputate non manifestamente infondate, mentre la censura relativa alla direttiva 93/16/CEE è stata giudicata generica. Il giudice ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito del Ministero e imponendo specifici termini e adempimenti, a pena di improcedibilità. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 500 euro di spese per la fase cautelare, oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti assistite dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La concessione della misura cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti; nella fattispecie il TAR ha escluso una prognosi favorevole sulle censure dedotte.

  • d.lgs. n. 71/2025

    La disciplina primaria subordina l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei crediti previsti per gli esami del semestre filtro e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale; il decreto ministeriale impugnato è stato ritenuto compatibile con tali criteri.

  • legge n. 264/1999

    La legge costituisce il quadro normativo per la programmazione degli accessi e la determinazione del potenziale formativo e del fabbisogno; le relative censure sono state in parte dichiarate inammissibili per mancata evocazione del Ministero della Salute.

  • d.m. n. 418/2025

    Rappresenta il parametro delle regole originarie di accesso, basate sul conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie senza recupero di voti rifiutati.

  • d.m. n. 1115/2025

    Ha introdotto un sistema di inserimento in graduatoria per fasce, valorizzando anche voti precedentemente rifiutati e graduando i candidati in relazione al numero delle sufficienze e al grado di scostamento dalle condizioni originarie di accesso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato quale avviso alla parte in relazione alla rilevata inammissibilità delle censure sulla determinazione del fabbisogno per mancata evocazione del Ministero della Salute.

Massime di principio

  • Una disciplina sopravvenuta che amplia la platea dei candidati inseribili in una graduatoria selettiva può essere ritenuta compatibile con la tutela dell'affidamento e della par condicio se conserva una priorità effettiva per chi abbia rispettato integralmente le regole originarie e differenzia progressivamente la posizione di chi accede mediante meccanismi derogatori.
  • La scelta del candidato di rifiutare una votazione conseguita in una prova selettiva rientra nella sua autodeterminazione e può comportare l'assunzione del rischio che una disciplina successiva, nel recuperare quel voto, gli attribuisca una posizione meno favorevole rispetto a chi abbia mantenuto la valutazione originaria.
  • La modifica postuma delle regole di una procedura selettiva non è di per sé illegittima, ma deve realizzare un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra l'interesse all'ampliamento o alla saturazione dei posti e la tutela dell'affidamento, della par condicio e dell'imparzialità.
  • La violazione delle regole sull'anonimato delle prove è idonea a viziare la procedura soltanto quando abbia carattere non irrilevante e sia concretamente idonea a compromettere l'imparzialità della valutazione; la mera consegna o movimentazione dei materiali da parte dei commissari non basta se la procedura prevede sigillatura, presenza di soggetti garanti e rilevazione informatica preventiva.
  • Le censure relative alla determinazione del fabbisogno, quando coinvolgono competenze e interessi del Ministero della Salute, sono inammissibili se tale amministrazione non è stata evocata in giudizio.
  • La contestazione di irregolarità selettive o di quesiti erronei richiede una deduzione specifica e un adeguato principio di prova, inclusa l'indicazione della concreta incidenza dell'errore sulla posizione del candidato; l'asserita erroneità di singoli quesiti non determina automaticamente l'invalidità dell'intera procedura.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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