Sentenza n. 3858/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7058/2025 del 29.10.2025, nella causa iscritta al R.G. n. 2691/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 7058/2025, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera a), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 7058/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 3 novembre 2025, nella parte in cui aveva liquidato in suo favore € 500,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese processuali. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, non risultando adempiuto il pagamento, e ha chiesto la condanna al versamento delle somme dovute, degli interessi e della rivalutazione, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata, il rispetto dei termini processuali e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, pagando al ricorrente le somme spettanti in base al titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, oltre agli interessi legali. Ha escluso la rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione pecuniaria e non essendo stato provato un maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. Ha assegnato al Ministero 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per provvedere e ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari al pagamento; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato.
La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione del giudicato amministrativo, anche limitatamente all'obbligo di pagamento delle spese processuali.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali propri del rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 115, comma 2, c.p.a.
Il provvedimento giurisdizionale munito dei requisiti previsti costituisce titolo per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 479 c.p.c.
Le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, secondo la modifica richiamata dal giudice.
art. 1224, comma 2, c.c.
Nelle obbligazioni pecuniarie spettano gli interessi moratori; la rivalutazione non può cumularsi automaticamente con gli interessi e presuppone la prova di un maggior danno.
art. 93 c.p.c.
Non è stata riconosciuta l'attribuzione delle spese processuali ai sensi della norma, poiché il ricorrente ha agito quale procuratore di sé medesimo.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'integrale attuazione di una sentenza amministrativa passata in giudicato anche quando l'obbligo rimasto ineseguito consiste esclusivamente nel pagamento delle spese processuali.
- Prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato di condanna al pagamento e in mancanza di prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, oltre agli interessi legali.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare gli atti contabili necessari a rendere possibile il pagamento.
- Nelle obbligazioni pecuniarie la rivalutazione monetaria non è cumulabile automaticamente con gli interessi e può essere riconosciuta soltanto previa prova del maggior danno subito dal creditore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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