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Ordinanza

Ordinanza n. 432/2026 - Napoli, Sezione 9

avverso e per l'annullamento, previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare volta a tutelare efficacemente la posizione sostanziale della ricorrente inabile gravissima: 1) della Determinazione adottata dall’Azienda Consortile Welfare Vesuviano Ambito n.-OMISSIS- con sede presso il Comune capofila di San Giuseppe Vesuviano RCG n. -OMISSIS-, mai notificata e pubblicata in data 12.11.2025 di “DETERMINA APPROVAZIONE ELENCO UTENTI BENEFICIARI FNA 2023”; 2) di tutti gli atti deliberativi non portati a conoscenza della ricorrente con i quali vengono applicati i criteri di riparto e ridotti gli importi da erogare ai soggetti gravissimi del 50%; 3) nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e comunque lesivo degli interessi della ricorrente; e per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente (disabile gravissima) ad ottenere, in quanto eleggibile, l'erogazione dell'assegno di cura anche per l'annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023, nella quantificazione massima di € 1.200,00, oltre alla maggiorazione del 10% in quanto allettata h24 e beneficiaria delle cure domiciliari di terza fascia dovute ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. -OMISSIS-, allegato B, paragrafo 2.2, dichiarando illegittima la graduatoria stilata dall'Amministrazione intimata, in maniera violativa della normativa regionale ed europea.

Giustizia amministrativa202600537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determina di approvazione dell’elenco degli utenti beneficiari FNA 2023 e atti applicativi con cui sarebbero stati ridotti del 50% gli importi dell’assegno di cura per i soggetti gravissimi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria e gli atti deliberativi dell’Azienda Consortile Welfare Vesuviano relativi all’erogazione dell’assegno di cura per l’annualità 2025, imputato al Fondo per le non autosufficienze 2023. Ha dedotto l’illegittimità dell’applicazione dei criteri di riparto, che avrebbero determinato una riduzione del 50% degli importi destinati ai soggetti con disabilità gravissima, chiedendo l’accertamento del diritto all’importo massimo di 1.200 euro, oltre alla maggiorazione del 10% prevista per la condizione di allettamento continuativo e per la fruizione di cure domiciliari di terza fascia. Il testo dell’ordinanza non specifica analiticamente i singoli motivi di violazione normativa regionale ed europea, limitandosi a riferire la contestazione della graduatoria e dei criteri di riduzione degli importi.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né ha concesso o negato espressamente la sospensione degli atti impugnati. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato l’udienza pubblica per il 7 luglio dell’anno indicato nel provvedimento. Considerato il numero dei soggetti potenzialmente incisi dall’eventuale accoglimento e l’impossibilità di identificarli nominativamente, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami. Ha stabilito che i controinteressati siano individuati attraverso i codici alfanumerici assegnati ai richiedenti ammessi all’assegno di cura, senza divulgazione dei nominativi, e ha prescritto le modalità di comunicazione al Comune, pubblicazione sul sito istituzionale e deposito della relativa prova. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della disciplina delle misure cautelari.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    "sollecita trattazione del merito"

    Quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la rapida definizione della causa, il giudice può fissare sollecitamente l’udienza di merito senza adottare una misura cautelare sostanziale.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    "notificazione per pubblici proclami"

    Ricorrendo presupposti connessi al numero o all’individuabilità dei destinatari, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    "integrazione del contraddittorio"

    L’integrazione del contraddittorio può essere disposta mediante pubblici proclami quando l’identificazione individuale dei controinteressati risulti difficoltosa o impossibile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La diffusione del provvedimento deve avvenire con oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La tutela dei dati relativi alla salute giustifica l’oscuramento delle informazioni identificative e sanitarie contenute nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La disciplina nazionale di protezione dei dati sanitari costituisce ulteriore base per l’oscuramento disposto dalla Segreteria.

Massime di principio

  • La domanda cautelare può essere definita senza una misura cautelare sostanziale quando le esigenze del ricorrente risultano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • Quando l’eventuale accoglimento del ricorso può incidere sulla posizione di numerosi soggetti e i controinteressati non sono identificabili nominativamente, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.
  • Nelle notificazioni per pubblici proclami relative a graduatorie o elenchi contenenti dati sanitari, i controinteressati possono essere individuati mediante codici alfanumerici anziché mediante nominativi, così da assicurare il contraddittorio nel rispetto della riservatezza.
  • La pubblicazione di un provvedimento giurisdizionale contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute impone l’oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie secondo la disciplina sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareIstruttoria processualeAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

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