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Sentenza

Sentenza n. 1673/2026 - Torino, Sezione 3

PER L'ESATTA OTTEMPERANZA: di 2 sentenze rese dai Tribunali di Torino, aditi quali Giudici del Lavoro (doc. 1-2: sentenze), recanti statuizione di condanna alla refusione delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 2.542,10 comprensivi di spese ed oneri di legge.

Giustizia amministrativa202600721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, recanti condanna al pagamento di compensi professionali distratti in favore del difensore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore distrattario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esatta ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 2083 del 2024 e n. 1631 del 2025, passate in giudicato e ritualmente notificate, con le quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere complessivamente euro 2.542,10 per compensi professionali in favore del difensore distrattario. L'Amministrazione non ha adempiuto. È stato chiesto di ordinare il pagamento, nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia e condannare il Ministero alle spese del giudizio. Il ricorso è stato fondato sull'inottemperanza a un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme di denaro; il resistente non ha adeguatamente contestato la pretesa. Il TAR ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base ai titoli giudiziali, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nelle sentenze, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito e che il calcolo prospettato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere verificati secondo il titolo, gli adempimenti eventualmente eseguiti e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, da attivarsi su istanza del creditore, con termine di 60 giorni per l'esecuzione sostitutiva e senza compenso, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, spese generali e contributo unificato se dovuto. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati; il TAR ha ritenuto sussistente un titolo giudiziale idoneo e l'inottemperanza dell'Amministrazione.

  • art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.

    È richiamato quale fondamento dell'attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze del Tribunale di Torino.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle condanne pecuniarie, prima dell'azione di recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Impongono di verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e la legge; i conteggi del creditore non sono automaticamente vincolanti per l'Amministrazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato ai fini della regolazione dell'onere relativo al contributo unificato nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro ha funzione esecutiva e non costitutiva: il credito deve essere determinato sulla base del titolo, degli eventuali pagamenti parziali e delle disposizioni di legge applicabili.
  • Nel giudizio di ottemperanza l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione; capitale residuo, interessi e accessori devono essere ricalcolati secondo il titolo giudiziale, la legge e la situazione effettiva dei pagamenti.
  • Quando una sentenza pecuniaria passata in giudicato, ritualmente notificata, non viene eseguita dopo il decorso del termine dilatorio previsto per le amministrazioni statali, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza, assegnare un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
  • Il commissario ad acta nominato per eseguire un giudicato pecuniario può essere incaricato di determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti contabili e finanziari necessari; quando tale attività rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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