Cassazione Civile, Ordinanza n. 25418/2022 del 26/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un incidente stradale avvenuto il 9 settembre 2001 tra due autovetture. Il conducente che propone ricorso sosteneva di aver subito danni a seguito del tamponamento e chiedeva la condanna della compagnia assicuratrice e dell'altro conducente al risarcimento. In primo grado il Tribunale aveva ricostruito il sinistro attribuendo il 70% di responsabilità al ricorrente e il 30% all'altro conducente, condannando questi ultimi al pagamento di una somma ridotta rispetto alla domanda. In appello il danneggiato lamentava l'erronea individuazione del concorso di colpa, il rigetto della domanda di danno patrimoniale da inabilità temporanea/lucro cessante e la compensazione delle spese. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 2054 c.c. e degli artt. 141 e 142 C.d.S., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la presunzione di pari responsabilità, poiché il verbale dei carabinieri avrebbe solo contestato violazioni al codice della strada senza graduare le colpe; 2) violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., prospettando una pronuncia ultra petita e omessa pronuncia sul danno patrimoniale da lucro cessante, assumendo che il giudice di merito avesse confuso danno emergente e lucro cessante e non avesse correttamente valutato le dichiarazioni dei redditi prodotte come prova del reddito medio e della perdita subita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata non aveva applicato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., ma aveva accertato in concreto le rispettive colpe dei conducenti sulla base delle risultanze istruttorie, dei rilievi dei carabinieri e di ulteriori elementi (condizioni della strada, traffico, entità dei danni), per cui non era rimasta incerta la dinamica del sinistro. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la censura di ultrapetizione/omessa pronuncia non era autosufficiente e, in ogni caso, tendeva a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità; ha inoltre precisato che il lucro cessante, come perdita di guadagni o occasioni di guadagno, richiede prova anche presuntiva e che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto non dimostrata la contrazione di reddito sulla base delle dichiarazioni fiscali prodotte. Nessuna spesa è stata liquidata per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2054 c.c.
La presunzione di pari responsabilità non opera quando il giudice di merito abbia accertato in concreto, sulla base delle prove disponibili, le rispettive colpe dei conducenti nella causazione del sinistro.
artt. 141 e 142 cod. strada
Le violazioni dei limiti di velocità e delle regole di prudenza nella circolazione rilevano nella ricostruzione della responsabilità del sinistro insieme agli altri elementi istruttori.
art. 2043 c.c.
Richiamato in relazione alla domanda risarcitoria per danno patrimoniale; la Corte ribadisce che il lucro cessante deve essere allegato e provato, anche per presunzioni.
art. 112 c.p.c.
La denuncia di ultrapetizione o omessa pronuncia richiede l'indicazione puntuale della domanda o eccezione ritualmente proposta e del relativo atto; altrimenti la censura è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per la dedotta violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato per il vizio di omessa pronuncia/ultrapetizione, ma la censura è stata reputata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di debenza.
Massime di principio
- In materia di sinistri stradali, la presunzione di concorso di colpa ex art. 2054 c.c. opera solo quando la dinamica del fatto resti incerta; se il giudice di merito accerta concretamente le condotte dei conducenti, può ripartire la responsabilità secondo le risultanze probatorie senza fare ricorso alla presunzione.
- Gli accertamenti della polizia stradale o dei carabinieri non vincolano il giudice nella graduazione delle colpe, ma possono essere valutati insieme agli altri elementi istruttori (assetto della strada, traffico, danni ai veicoli) per ricostruire la responsabilità.
- La deduzione di ultrapetizione o omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico la domanda o eccezione introdotta nel merito, il relativo atto e la sua rilevanza decisiva; il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente.
- Non integra ultrapetizione la censura che, sotto l'etichetta dell'error in procedendo, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del fatto o delle prove.
- Il danno da lucro cessante consiste nella perdita di utilità economiche future e non richiede prova necessariamente documentale, ma deve essere provato dal danneggiato almeno in via presuntiva; la mera allegazione di dichiarazioni fiscali non basta se da esse non emerge una effettiva contrazione del reddito.
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