Sentenza del 13/04/2018 n. 9210 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore dichiarato per la vendita di un terreno, elevandolo da Euro 4.920.000,00 a Euro 40.458.000,00 sulla base di una stima dell'UTE, con conseguente maggiore imposta di registro a carico solidale dei venditori e dell'acquirente. A.M. aveva contestato la carenza di motivazione dell'avviso, l'assenza di adeguata prova del maggior valore, l'inidoneità della stima comparativa e la violazione degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131 del 1986. In Cassazione ha inoltre invocato gli effetti favorevoli della sentenza emessa nel giudizio promosso dalla società acquirente, che aveva annullato il medesimo avviso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile, per nullità della notificazione effettuata via PEC nel 2013 secondo una disciplina allora non ancora concretamente applicabile, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza favorevole alla società acquirente. Tale decisione è quindi passata in giudicato. Poiché venditori e acquirente erano coobbligati solidali per la stessa imposta di registro, la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 1306 c.c., consentendo ad A.M. di beneficiare del giudicato favorevole ottenuto dalla società. Ha quindi accolto il ricorso di A.M., cassato la sentenza della CTR del Lazio e deciso nel merito accogliendo integralmente il ricorso introduttivo della contribuente, con annullamento degli effetti dell'avviso impugnato. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52
Disciplinano la rettifica del valore dei beni ai fini dell'imposta di registro e i requisiti dell'avviso di rettifica e liquidazione. Nel caso concreto, la pretesa dell'Ufficio è stata neutralizzata per effetto dell'estensione del giudicato favorevole formatosi sul medesimo avviso.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiede che gli atti dell'amministrazione finanziaria siano adeguatamente motivati e, quando necessario, corredati dagli atti richiamati. La contribuente ne aveva dedotto la violazione.
Codice civile, art. 1306, comma 2
"I condebitori possono opporre al creditore la sentenza pronunziata tra il creditore stesso ed uno dei condebitori in solido"
In presenza di un'obbligazione solidale, il condebitore può avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato contro il medesimo creditore, salvo che il giudicato riguardi ragioni personali del coobbligato vittorioso o che il soggetto che lo invoca abbia già subito una definitiva soccombenza autonoma.
Codice civile, art. 2909
"Il giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa"
Il giudicato normalmente opera solo tra le parti del processo. Tuttavia, nel caso di obbligazioni solidali, tale limite soggettivo può essere superato attraverso l'art. 1306 c.c.
Legge n. 53 del 1994, art. 3-bis, e D.L. n. 179 del 2012, art. 16-quater
La notificazione degli atti tramite PEC richiedeva il rispetto delle specifiche tecniche previste dalla normativa regolamentare. Per le notifiche eseguite il 2 dicembre 2013, prima dell'entrata in vigore delle specifiche tecniche del 2014, la Corte ha ritenuto la disciplina non concretamente applicabile e la notificazione nulla.
Codice civile, art. 2697
Pone l'onere della prova a carico di chi intende far valere un diritto. Nel contenzioso tributario, l'Amministrazione deve dimostrare adeguatamente il maggior valore posto a fondamento della rettifica.
Massime di principio
- Quando più soggetti sono obbligati in solido per la stessa imposta e uno di essi ottiene un giudicato favorevole sul medesimo atto impositivo, gli altri coobbligati possono generalmente invocarlo ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., purché la decisione non dipenda da ragioni personali del primo soggetto.
- Il giudicato favorevole di un coobbligato può essere fatto valere anche in Cassazione se si è formato dopo la conclusione del giudizio di appello, purché venga tempestivamente documentato.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare concretamente la rettifica del valore immobiliare e rendere verificabili i criteri estimativi utilizzati, inclusi gli elementi comparativi richiamati nella stima.
- Una perizia dell'Ufficio non costituisce automaticamente prova sufficiente del maggior valore: il giudice deve verificarne contenuto, attendibilità, fonti e concreta idoneità a superare le contestazioni del contribuente.
- La validità della notificazione degli atti processuali tramite PEC dipende dalla disciplina tecnica applicabile al momento della notifica; una notifica telematica effettuata prima dell'entrata in vigore delle necessarie regole tecniche può essere dichiarata nulla, soprattutto se il destinatario non si costituisce.
- L'estensione del giudicato non opera se il coobbligato che la invoca ha già perso definitivamente il proprio autonomo giudizio sullo stesso atto impositivo.
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