Cassazione Civile, Ordinanza n. 19211/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso, per l'anno d'imposta 2007, un avviso di accertamento nei confronti di una contribuente titolare di un esercizio commerciale misto (bar/caffè con rivendita di tabacchi e lotterie), contestando maggiori ricavi sulla base di una percentuale di ricarico ritenuta negativa e incongrua rispetto ai costi e alla media del settore, nonché il recupero di ammortamenti non deducibili. La contribuente aveva impugnato l'atto e, dopo il rigetto dell'appello dell'Ufficio da parte della CTR, l'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto adeguata la giustificazione della contribuente sull'antieconomicità dell'attività senza che fosse stata dimostrata la ragione dei ricavi inferiori al costo delle merci.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura dell'Agenzia. Ha affermato che l'accertamento era di tipo analitico-induttivo e che, anche in presenza di contabilità formalmente regolare, l'Ufficio può rettificare i ricavi quando emergano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti tali da far dubitare della completezza e fedeltà della contabilità, con conseguente onere del contribuente di fornire prova contraria. Nel caso concreto, la CTR aveva logicamente valorizzato la circostanza dei lavori di ristrutturazione dell'esercizio, svolti tra luglio 2006 e maggio 2007, ritenendola idonea a giustificare la riduzione dei ricavi dell'attività di bar e il carattere residuale di tale ramo rispetto alla rivendita di tabacchi. La Cassazione ha escluso che, in sede di legittimità, potesse essere richiesta una nuova valutazione del merito e delle prove. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state poste a carico dell'Agenzia, mentre non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2012 per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura era formulata come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che in realtà mirasse a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando presunzioni gravi, precise e concordanti facciano dubitare della sua completezza e fedeltà.
art. 2697 c.c.
In tema di accertamento analitico-induttivo, una volta che l'Ufficio abbia fondato la pretesa su elementi presuntivi idonei, grava sul contribuente l'onere di offrire prova contraria e dimostrare la correttezza delle dichiarazioni.
art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in via analoga per l'IVA: l'Amministrazione può desumere induttivamente il reddito/volume d'affari da incongruenze e antieconomicità, purché sorrette da presunzioni qualificate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2012
La Corte ha rilevato che non si applica il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, soccombente e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando l'antieconomicità della gestione e le incongruenze tra costi e ricavi consentano di formulare presunzioni gravi, precise e concordanti sulla inattendibilità delle dichiarazioni.
- In un accertamento fondato su presunzioni qualificate, il contribuente ha l'onere di fornire prova contraria e di dimostrare la specifica ragione economica dei dati dichiarati, non essendo sufficiente la mera regolarità formale delle scritture.
- Se il giudice di merito ritiene plausibile, sulla base delle prove acquisite, una giustificazione concreta dell'antieconomicità dell'impresa, tale apprezzamento di fatto non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione o di violazioni di legge effettive.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
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