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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1040

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1040 della Commissione del 29 giugno 2022 che modifica gli allegati VI e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati volatili in cattività e del relativo materiale germinale e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi di paesi terzi e territori da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di animali e prodotti di origine animale. In particolare, inserisce l’Isola di Man e Jersey per i volatili in cattività e il relativo materiale germinale, e autorizza il Marocco per specifici prodotti a base di carne di pollame sottoposti al trattamento di riduzione dei rischi D. Le modifiche sono apportate agli allegati VI e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e si applicano con urgenza dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica gli elenchi di paesi terzi/territori autorizzati all’ingresso nell’Unione di volatili in cattività, materiale germinale e taluni prodotti a base di carne di pollame, aggiornando gli allegati VI e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività e del relativo materiale germinale, nonché di prodotti a base di carne ottenuti da pollame soggetti ai trattamenti di riduzione dei rischi previsti dal diritto UE. L’effetto territoriale riguarda l’Unione europea e, sul versante dei paesi/territori terzi ammessi, introduce l’Isola di Man e Jersey nell’elenco per i volatili in cattività e il Marocco nell’elenco per specifici prodotti a base di carne di pollame; restano ferme le esclusioni e limitazioni già previste dal regolamento (UE) 2021/404 e dal regolamento delegato (UE) 2020/692.

Modifica degli elenchi di paesi terzi autorizzati all’ingresso nell’Unione di volatili in cattività e prodotti a base di carne di pollame

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1040 della Commissione aggiorna il quadro degli elenchi di origine previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che a sua volta attua le prescrizioni di sanità animale del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692. La finalità è consentire l’ingresso nell’Unione solo da paesi terzi, territori o zone che offrano garanzie sanitarie ritenute adeguate dalla Commissione.

Contesto normativo

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, che le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori debbano figurare negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 specifica le condizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di determinate specie e categorie, prevedendo che l’importazione sia ammessa solo se la provenienza è da un paese terzo, territorio, zona o compartimento elencato per le categorie interessate. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene tali elenchi negli allegati da I a XXII.

Modifiche all’allegato VI: volatili in cattività e materiale germinale

L’allegato VI, parte 1, sezione A, del regolamento (UE) 2021/404 disciplina l’ingresso di partite di volatili in cattività e del relativo materiale germinale, diversi dai casi oggetto delle deroghe di cui all’articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Sulla base della domanda presentata dal Regno Unito e delle garanzie offerte dalle autorità competenti delle dipendenze della Corona, la Commissione inserisce nell’elenco:

  • l’Isola di Man;
  • Jersey.

L’inclusione riguarda i volatili in cattività e le uova da cova di volatili in cattività, con i codici riportati in allegato. La Commissione ha ritenuto che tali dipendenze della Corona possano assicurare certificazione ufficiale affidabile e conformità alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale.

Modifiche all’allegato XV: prodotti a base di carne ottenuti da pollame

L’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento (UE) 2021/404 elenca i paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna trattati secondo specifici metodi di riduzione del rischio di cui all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.

In tale ambito, il Marocco viene incluso per i prodotti a base di carne ottenuti da pollame diverso dai ratiti, a condizione che siano stati sottoposti al trattamento specifico di riduzione dei rischi D. La Commissione richiama, a sostegno della modifica, le garanzie fornite dal Marocco quanto al rispetto degli obblighi di notifica e comunicazione delle malattie elencate pertinenti per il pollame e delle prescrizioni UE equivalenti o corrispondenti.

Effetti della modifica e rilevanza operativa

La modifica degli allegati produce effetti immediati sull’ammissibilità delle partite provenienti dalle aree inserite negli elenchi. Per gli operatori del settore import/export e per i professionisti che assistono imprese agroalimentari e zootecniche, la novità rileva ai fini della verifica della liceità dell’ingresso nell’Unione, della certificazione sanitaria e della conformità ai requisiti specifici previsti dal diritto UE.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo sottolinea che l’intervento è adottato con urgenza per ragioni di certezza del diritto e per agevolare gli scambi commerciali. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica degli elenchi di cui al regolamento (UE) 2021/404

L’articolo 1 dispone che gli allegati VI e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 siano modificati secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento. La modifica incide sugli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per specifiche categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.

Inserimento dell’Isola di Man e Jersey nell’allegato VI

Nell’allegato VI, parte 1, sezione A, tra Israele e Nuova Zelanda sono inserite le voci relative all’Isola di Man e a Jersey. L’autorizzazione riguarda i volatili in cattività e le uova da cova di volatili in cattività, con i codici indicati nell’allegato (IM-0 e JE-0; CAPTIVE-BIRDS e HE-CAPTIVE-BIRDS).

Aggiornamento della voce Marocco nell’allegato XV

Nell’allegato XV, parte 1, sezione A, la voce relativa al Marocco è sostituita. La modifica consente l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne ottenuti da pollame diverso dai ratiti, purché sottoposti al trattamento specifico di riduzione dei rischi D previsto dall’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692; il testo mantiene inoltre le indicazioni di non autorizzazione per alcune categorie riportate nella tabella.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando relativo alla certezza del diritto e alla facilitazione degli scambi evidenzia la necessità di un’applicazione urgente delle modifiche.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio internazionalesicurezza alimentareimportazioni veterinariaprodotti di origine animale

Testo integrale

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