Cassazione Penale, Sentenza n. 40273/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per due episodi di truffa (capi A e B) deducendo: 1) errore di qualificazione penale in quanto si sarebbe trattato di mero inadempimento contrattuale (censura sull'art. 640 c.p.); 2) eccessiva determinazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale (richiamo agli artt. 62-bis e 165 c.p.). Inoltre, nel corso del giudizio di legittimità è intervenuta la rimessione di querela con riferimento al capo B.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato indicato al capo B perché estinto per intervenuta rimessione di querela (rimessione ricevuta e accettata in pendenza del ricorso). Quanto al capo A (persona offesa Dos Carlos Karla Fabricia), la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che i motivi proposti fossero carenti di specificità e di allegazione della decisività degli elementi posti in discussione, e che non sussistessero errori logici o di diritto tali da giustificare la cassazione. L'accertamento di responsabilità per il capo A è quindi irrevocabile. Tuttavia, dovendo il capo A rimanere l'unico reato sanzionabile, la Corte ha trasmesso gli atti alla Corte di appello di Milano per la determinazione della pena in primo grado revisione, poiché la quantificazione della sanzione è prerogativa del giudice di merito. Non sono dovute spese per l'esito parzialmente favorevole del ricorso in punto di pena.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La norma è stata applicata dai giudici del merito per la contestazione del reato di truffa; la Cassazione ha ritenuto che le doglianze sulla qualificazione (mera inadempienza contrattuale) non siano specifiche né decisive e pertanto non ha ricondotto la condotta fuori dalla fattispecie.
art. 165 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale; la questione è risultata priva di rilevanza attuale dopo l'estinzione del capo B.
art. 62-bis cod. pen.
Citato dal ricorrente in ordine all'applicazione della sospensione condizionale e delle condizioni; la Corte non ha affrontato la questione nel merito per sopravvenuta irrilevanza rispetto al capo B.
rimessione di querela (effetto estintivo)
La rimessione di querela, intervenuta e accettata in pendenza del ricorso per cassazione, estingue il reato per il quale è stata presentata e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità se il ricorso è tempestivo; su questa base la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza per il capo B.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 24246 del 25/02/2004; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020; Sez. U., n. 32939 del 27/04/2023)
Precedenti richiamati per i principi secondo cui la rimessione di querela accettata estingue il reato anche in pendenza di ricorso e che la Corte di cassazione deve rilevare tale estinzione; i precedenti sono usati per fondare l'operatività dell'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- La rimessione di querela, se intervenuta e accettata in pendenza del ricorso di cassazione e il ricorso è tempestivo, estingue il reato e la Cassazione deve dichiararlo, con annullamento senza rinvio per quel capo.
- Se più reati sono posti in continuazione e uno di essi si estingue durante il giudizio di legittimità, gli altri capi sopravvivono: la determinazione della pena va ricalcolata dal giudice di merito, perché la quantificazione della sanzione è prerogativa del giudice di merito.
- La Corte di cassazione non è sede di revisione libera del merito: i motivi devono essere specifici, autosufficienti e dimostrare la decisività degli elementi di prova posti in discussione; doglianze generiche sul travisamento della prova o sull'apprezzamento del giudice di merito sono inammissibili.
- La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede dimostrazione di un vizio di motivazione o di applicazione normativa da parte dei giudici di merito; l'argomentazione esaustiva e coerente dei giudici del merito esclude l'intervento della Corte di legittimità.
- Questioni processuali o di esecuzione connesse a provvisionali o condizioni della sospensione condizionale possono perdere attualità se la parte civile relativa al capo interessato viene meno per remissione di querela.
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