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Sentenza

Sentenza n. 1101/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento - del decreto del Prefetto di Livorno, Area I, prot. Uscita n. -OMISSIS-del -OMISSIS- nominato come “decreto divieto detenzione armi, munizioni e materie esplodenti e revoca decreto gpg e relativo porto di pistola”; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché ignoto.

Giustizia amministrativa202401269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e revoca dell'approvazione a guardia particolare giurata e del relativo porto di pistola

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il decreto prefettizio adottato dopo l'abbandono, in un dehors di una pizzeria, della pistola semiautomatica in dotazione, completa di caricatore e munizioni. Deduceva, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 T.U.L.P.S., eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione apparente, sostenendo che la condotta non giustificasse il divieto di detenzione e che l'atto fosse viziato anche per il richiamo alle valutazioni della Compagnia Carabinieri. Contestava inoltre la competenza della Prefettura e invocava la sentenza penale che aveva dichiarato estinto il reato di omessa custodia delle armi a seguito dell'esito positivo della messa alla prova. Con il secondo motivo deduceva la nullità o illegittimità del provvedimento ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990, evidenziando che la firma digitale risultava apposta alle ore 14:00, mentre la notificazione e l'esecuzione erano indicate, rispettivamente, alle ore 13:35 e 13:40, prospettando una retrodatazione dell'atto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo manifestamente infondata anche l'eccezione di improcedibilità sopravvenuta senza esaminarla. Quanto al primo motivo, ha affermato che la violazione degli obblighi di custodia può giustificare il divieto prefettizio di detenere armi, anche quando non sia necessaria una responsabilità penale per un abuso dell'arma. L'abbandono dell'arma in un luogo pubblico, nella facile disponibilità di chiunque, evidenziava un'inadeguata custodia e fondava il giudizio prognostico di possibile abuso, rimesso all'ampia discrezionalità dell'amministrazione. Il fatto che l'arma fosse stata collocata su una sedia anziché su un tavolo era irrilevante. Il decreto era adeguatamente motivato per relationem, ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 241/1990, mediante il richiamo alle note della Compagnia Carabinieri; non vi era base normativa per limitare tali note alla sola esposizione dei fatti, con esclusione dei connessi profili giuridici. È stata esclusa anche l'incompetenza della Prefettura, competente sia per il divieto di detenzione sia per l'approvazione e la revoca della nomina a guardia particolare giurata. La sentenza penale non imponeva una diversa ricostruzione amministrativa, essendosi limitata a dichiarare estinto il reato per esito positivo della messa alla prova. Quanto al secondo motivo, l'eventuale inesattezza dell'ora riportata nella relata di notificazione non incideva sulla validità del provvedimento, la cui sottoscrizione digitale risultava certa; la notificazione di un atto non ancora perfezionato non era possibile e l'ora della notifica era comunque irrilevante ai fini della legittimità dell'atto e del processo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 4.000,00 per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)

    Il divieto di detenere armi può essere adottato sulla base di un giudizio prognostico di possibile abuso, fondato anche sulla violazione degli obblighi di custodia e su condotte colpose o negligenti, senza necessità di una responsabilità penale per l'uso dell'arma.

  • art. 20-bis, comma 2, l. 110/1975

    La fattispecie penale di omessa custodia dell'arma è rilevante come elemento del quadro fattuale, ma l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non impedisce all'amministrazione di ricostruire autonomamente la condotta ai fini del divieto prefettizio.

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento può essere resa per relationem mediante il richiamo a note istruttorie conoscibili e sufficientemente indicative dei presupposti della decisione.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Una discordanza relativa all'ora di notificazione, non incidente sulla certezza della sottoscrizione e della formazione del provvedimento, non determina nullità o illegittimità dell'atto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base per la tutela dei dati personali della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenere armi può essere fondato sulla violazione degli obblighi di custodia e su una condotta negligente che renda l'arma facilmente apprensibile da terzi; non è necessario che sia accertata una responsabilità penale per un abuso dell'arma.
  • Nel giudizio prognostico sul possibile abuso delle armi, l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità e può valorizzare anche la mera disattenzione o distrazione del titolare, quando essa evidenzi un'inidonea attitudine alla custodia e incida sulla pubblica incolumità.
  • La motivazione per relationem è legittima quando il provvedimento richiama atti istruttori individuati e idonei a rendere comprensibili i presupposti fattuali e giuridici della decisione.
  • L'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non preclude all'amministrazione una autonoma ricostruzione del fatto, ai fini dell'adozione di misure amministrative preventive.
  • L'inesatta indicazione dell'ora di notificazione, se non incide sulla certezza della formazione e della data dell'atto e non produce effetti sui termini processuali, non determina l'illegittimità o la nullità del provvedimento notificato.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneIncompetenzaNullità del provvedimento

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