Sentenza n. 473/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento unico negativo n. 29 del 21 marzo 2025 (prot. n. 30950) emesso dal SUAP di Catanzaro in ordine alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria avanzata da Soluri Salvatore in data 30 settembre 2024; -della presupposta nota del Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e SUE prot. n. 28179 del 14 marzo 2025, richiamata nel provvedimento unico negativo n. 29/2025, di comunicazione parere negativo alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, mai comunicata o notificata al ricorrente; - della successiva ordinanza n. 9 del 22 aprile 2025 del Settore Pianificazione del Territorio di “inottemperanza all'ordinanza di demolizione n.16/24 a carico di Soluri Salvatore e Soluri Antonio”, notificata in data 2 maggio 2025; - nonché di ogni altro provvedimento connesso, collegato e presupposto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria e successiva ordinanza di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego di sanatoria relativo a numerose opere realizzate su terreni di sua proprietà e la successiva ordinanza di inottemperanza e acquisizione. Deduceva, in primo luogo, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché il provvedimento finale avrebbe introdotto o specificato ragioni ostative non adeguatamente indicate nel preavviso di rigetto e non avrebbe esaminato le osservazioni presentate. Contestava inoltre la genericità della motivazione sul mancato rispetto delle distanze dai confini e dalla zona territoriale omogenea, l'omessa valutazione della proposta di riduzione volumetrica, l'indeterminatezza e contraddittorietà della motivazione relativa agli immobili ricadenti in zona E2 e l'omessa applicazione della disposizione transitoria dell'Autorità di Bacino che escludeva le misure di salvaguardia per i procedimenti già avviati. Con riferimento alle opere situate sulla particella di proprietà del fratello, deduceva l'intervenuta sanatoria e la mancata notifica dell'originario ordine di demolizione al proprietario. Infine, sosteneva l'illegittimità derivata dell'ordinanza di acquisizione. Il Comune eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'ordine di demolizione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità del Comune, ritenendo autonomamente impugnabile il diniego di sanatoria per i suoi vizi propri e ammissibile l'impugnazione dell'ordinanza successiva, il cui presupposto poteva venir meno per effetto dell'annullamento del diniego. Ha accolto i primi cinque motivi. Il Comune ha violato l'art. 10-bis l. 241/1990 perché ha indicato nel provvedimento finale carenze documentali specifiche mai previamente contestate, non ha dato adeguato riscontro alle osservazioni e ha omesso una motivazione effettiva sulle questioni delle distanze, della deroga prevista dalle NTA, della proposta di riduzione volumetrica e della destinazione degli immobili in zona E2. È stata inoltre omessa la valutazione della disposizione transitoria dell'Autorità di Bacino, successivamente ritenuta applicabile dalla stessa Autorità. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile: l'ordine di demolizione era stato notificato al ricorrente e non era stato tempestivamente impugnato, sicché l'accertamento dell'abuso si era consolidato nei suoi confronti; la mancata notifica al diverso proprietario produceva effetti solo nei confronti di quest'ultimo. Il settimo motivo è stato accolto: l'annullamento del diniego ha travolto per invalidità derivata l'ordinanza di inottemperanza e acquisizione, limitatamente alle opere comprese nella domanda di sanatoria. Il TAR ha annullato il diniego, imponendo il riesame dell'istanza secondo i principi indicati, e l'ordinanza n. 9/2025 nei limiti suddetti. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre accessori, contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
un’applicazione corretta dell'art.10 bis della L. n. 241 del 1990 esige, non solo che l'Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato
Il preavviso di rigetto deve instaurare un contraddittorio effettivo. L'amministrazione deve indicare previamente le ragioni ostative e motivare nel provvedimento finale il mancato accoglimento delle osservazioni, senza introdurre per la prima volta nuove ragioni impeditive.
art. 59 NTA
La disposizione è stata invocata in relazione alla distanza dai confini e alle deroghe per interventi già realizzati; il Comune avrebbe dovuto motivare specificamente sulla sua eventuale inapplicabilità.
art. 3-bis NTA
È stato indicato dal ricorrente quale parametro alternativo sulla distanza minima dai confini, ma il Comune ha omesso di esaminare la relativa deduzione.
art. 2 delibera n. 1 del 19 febbraio 2025 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino
La disposizione transitoria esclude l'applicazione delle misure di salvaguardia agli interventi privati il cui iter procedimentale era già avviato alla data di pubblicazione del progetto di piano, fino all'adozione definitiva del piano.
delibera n. 2 del 24 ottobre 2024 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino
Prevede le misure di salvaguardia la cui applicazione al procedimento è stata ritenuta non adeguatamente valutata dal Comune alla luce della successiva disciplina transitoria.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito delle memorie conclusive e di replica.
Massime di principio
- Il diniego di sanatoria edilizia è un provvedimento autonomo rispetto al precedente ordine di demolizione e può essere impugnato per i suoi vizi propri anche quando l'ordine demolitorio non sia stato contestato; l'eventuale annullamento del diniego può inoltre travolgere per invalidità derivata gli atti successivi fondati su di esso.
- Il preavviso di rigetto deve indicare in modo puntuale le ragioni ostative e il provvedimento finale deve confrontarsi effettivamente con le osservazioni dell'interessato. È illegittimo il diniego che specifichi per la prima volta nella decisione conclusiva le carenze documentali o introduca una diversa ragione ostativa, impedendo il contraddittorio procedimentale.
- Quando l'interessato prospetta deroghe urbanistiche, soluzioni tecniche per ridurre la volumetria o circostanze fattuali idonee a superare i rilievi ostativi, l'amministrazione deve svolgere una verifica concreta e motivata; la mera ripetizione del rilievo contenuto nel preavviso integra un'istruttoria insufficiente e non assolve l'obbligo di motivazione.
- L'amministrazione che neghi una sanatoria edilizia sulla base di vincoli o misure di salvaguardia deve esaminare e motivare specificamente sull'applicabilità delle eventuali disposizioni transitorie sopravvenute che escludano quei vincoli per i procedimenti già avviati.
- L'omessa notificazione dell'ordine di demolizione a un proprietario diverso dal destinatario non ne determina l'inefficacia nei confronti del destinatario regolarmente notificato, ma limita gli effetti dell'atto nei confronti del proprietario non raggiunto dalla notifica, che conserva la facoltà di autonoma impugnazione.
- L'annullamento del diniego di sanatoria priva di presupposto l'accertamento dell'inottemperanza e la conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ma l'effetto caducatorio è circoscritto alle opere comprese nella domanda di sanatoria; restano fermi gli effetti dell'ordine demolitorio per opere estranee a tale domanda.
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