Cassazione Penale, Ordinanza n. 28079/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 15/10/2024. Dal testo emerge che il primo motivo mirava sostanzialmente a una rivalutazione del fatto e della versione difensiva, senza confrontarsi con i limiti del giudizio di legittimità e senza individuare specifiche criticità della motivazione riconducibili a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità. Il secondo motivo, relativo all'entità della pena, è stato ritenuto totalmente generico, con una formulazione confusa e priva di indicazioni puntuali sulle ragioni della doglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo era meramente ripetitivo e di stile, diretto alla rivalutazione del fatto anziché a censurare vizi di legittimità della motivazione, mentre il secondo motivo sulla pena era privo di specificità e del tutto generico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve confrontarsi con specifici vizi della motivazione della sentenza impugnata; non è ammissibile una censura che si risolva nella mera riproposizione della ricostruzione difensiva dei fatti o nella richiesta di una nuova valutazione del merito.
- La doglianza sulla motivazione è ammissibile solo se deduce, in modo puntuale, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non essendo sufficiente un richiamo generico a un'asserita "illogicità" o a formule di stile.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e non generici: una censura sulla pena o sul trattamento sanzionatorio deve indicare con precisione le ragioni di illegittimità dedotte, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.
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