Cassazione Civile, Ordinanza n. 21976/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, del diritto di alcuni dipendenti non addetti all’esazione dei pedaggi a ricevere i ticket restaurant anche per giornate non di effettiva prestazione ma equiparate ad essa dal CCNL (ferie, festività, infortuni, ricoveri superiori a cinque giorni). La società sosteneva che l’accordo integrativo aziendale del 21 luglio 2015, letto in combinazione con il successivo accordo del 19 luglio 2018 e con il comportamento successivo delle parti, avesse invece previsto il ticket restaurant solo per le giornate di effettiva prestazione pari o superiore a 4 ore, senza estendere le equiparazioni previste dal CCNL. Con l’unico motivo di ricorso denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., lamentando che la Corte d’appello avesse interpretato l’accordo in modo atomistico e solo sulla base del dato letterale, senza considerare sistematicamente il testo complessivo, l’accordo del 2007, la mail interna del 29 settembre 2015 e l’accordo del 2018. Nella memoria aveva inoltre comunicato la sopravvenuta conciliazione sindacale con uno dei lavoratori, chiedendo la cessazione della materia del contendere nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere tra la società ricorrente e uno dei lavoratori per intervenuta conciliazione sindacale, con compensazione delle spese tra loro. Nei confronti degli altri controricorrenti ha accolto il ricorso, ritenendo erronea in diritto l'interpretazione dell'accordo aziendale compiuta dalla Corte d'appello, perché fondata su una lettura parziale e atomistica e non sul coordinamento del testo con gli altri elementi interpretativi rilevanti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
artt. 1362 ss. c.c.
I criteri legali di interpretazione del contratto collettivo aziendale devono essere applicati in modo coordinato; il dato letterale è punto di partenza ma non può arrestare l'indagine se non è univoco.
art. 1362 c.c.
La ricerca della comune intenzione delle parti può arrestarsi al testo solo quando il tenore letterale sia chiaro e univoco; altrimenti occorre valorizzare anche il comportamento successivo e gli altri elementi interpretativi.
art. 1363 c.c.
Le clausole vanno lette sistematicamente, coordinando le diverse previsioni dell'accordo e non isolandole in modo atomistico.
art. 1366 c.c.
L'interpretazione deve essere orientata alla buona fede e allo scopo pratico perseguito dalle parti.
art. 1322 c.c.
Le parti sociali, nell'ambito della loro autonomia negoziale, possono disciplinare diversamente il rapporto rispetto alla fonte collettiva nazionale, nei limiti consentiti.
art. 2077 c.c.
La disciplina collettiva di livello diverso può essere derogata dall'autonomia negoziale, salva la tutela dei diritti già definitivamente acquisiti dai lavoratori.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale è censurabile in cassazione come error in iudicando.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è oggi limitato nei confini del vizio motivazionale tipizzato.
art. 380bis1 c.p.c.
È richiamato solo per la memoria depositata dalla ricorrente in vista della camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato in relazione alla parte per la quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere.
Massime di principio
- L'interpretazione di un accordo sindacale aziendale deve partire dal dato letterale, ma non può fermarsi ad esso se il testo non esprime in modo inequivoco la volontà comune delle parti.
- In materia di contrattazione collettiva, il criterio sistematico assume rilievo decisivo: le clausole vanno coordinate tra loro e con la disciplina di riferimento, evitando letture frammentarie o atomistiche.
- Il comportamento successivo delle parti e gli accordi successivi possono essere utilizzati come elementi interpretativi per ricostruire la comune intenzione negoziale.
- Quando un accordo aziendale sostituisce integralmente una voce prevista dal CCNL, il rinvio alla disciplina collettiva richiamata si estende, salvo diversa pattuizione, all'intero contenuto della disciplina richiamata.
- In cassazione l'interpretazione del contratto collettivo è censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica, non per la mera contrapposizione di una lettura alternativa plausibile.
- La disciplina collettiva di prossimità può derogare alla fonte nazionale secondo l'autonomia negoziale delle parti sociali, coordinando le due fonti secondo la loro effettiva volontà e nel rispetto dei diritti già acquisiti.
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