Cassazione Civile, Ordinanza n. 38049/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Una società, quando era ancora in bonis, aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato ricavi e tributi dovuti per IVA, IRPEG e IRAP per l'anno d'imposta 1999, con irrogazione di interessi e sanzioni. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto in appello, la decisione d'appello era stata cassata con rinvio. Nel giudizio riassunto davanti alla CTR, quest'ultima aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'atto impositivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe travisato le contestazioni del contribuente rispetto alla ricostruzione operata dai verificatori e dall'avviso, oppure avrebbe esaminato in modo non conforme ai criteri legali il metodo ricostruttivo del reddito e dell'IVA utilizzato dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze probatorie, senza indicare specificamente un atto processuale che dimostrasse la contraddizione tra le prove utilizzate in sentenza e il contenuto dell'atto richiamato. Conseguentemente, la decisione impugnata è rimasta ferma e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità. La Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, ammessa a prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
norma invocata per censurare il metodo di ricostruzione del reddito adottato dall'Ufficio; la Corte non ne esamina il merito perché il motivo è inammissibile.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
norma invocata in relazione alla rettifica IVA; la censura è stata ritenuta una richiesta di rivalutazione del merito, non ammissibile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stata formalmente richiamata come vizio di violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che il motivo era in realtà diretto a contestare accertamenti di fatto.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la memoria illustrativa depositata dalla controricorrente nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa a prenotazione a debito.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti storici e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Per superare una censura di travisamento della prova non basta denunciare genericamente l'erroneità della ricostruzione fattuale: occorre indicare specificamente l'atto processuale o la risultanza probatoria asseritamente contraddetta.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale istruttorio quando la doglianza non individui un vero errore di sussunzione o di interpretazione della norma, ma contesti soltanto l'apprezzamento del fatto.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nei confronti dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa al sistema della prenotazione a debito.
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