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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38049/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Una società, quando era ancora in bonis, aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato ricavi e tributi dovuti per IVA, IRPEG e IRAP per l'anno d'imposta 1999, con irrogazione di interessi e sanzioni. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto in appello, la decisione d'appello era stata cassata con rinvio. Nel giudizio riassunto davanti alla CTR, quest'ultima aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'atto impositivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe travisato le contestazioni del contribuente rispetto alla ricostruzione operata dai verificatori e dall'avviso, oppure avrebbe esaminato in modo non conforme ai criteri legali il metodo ricostruttivo del reddito e dell'IVA utilizzato dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze probatorie, senza indicare specificamente un atto processuale che dimostrasse la contraddizione tra le prove utilizzate in sentenza e il contenuto dell'atto richiamato. Conseguentemente, la decisione impugnata è rimasta ferma e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità. La Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, ammessa a prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    norma invocata per censurare il metodo di ricostruzione del reddito adottato dall'Ufficio; la Corte non ne esamina il merito perché il motivo è inammissibile.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    norma invocata in relazione alla rettifica IVA; la censura è stata ritenuta una richiesta di rivalutazione del merito, non ammissibile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stata formalmente richiamata come vizio di violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che il motivo era in realtà diretto a contestare accertamenti di fatto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la memoria illustrativa depositata dalla controricorrente nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa a prenotazione a debito.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti storici e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Per superare una censura di travisamento della prova non basta denunciare genericamente l'erroneità della ricostruzione fattuale: occorre indicare specificamente l'atto processuale o la risultanza probatoria asseritamente contraddetta.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale istruttorio quando la doglianza non individui un vero errore di sussunzione o di interpretazione della norma, ma contesti soltanto l'apprezzamento del fatto.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera nei confronti dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa al sistema della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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