Ordinanza n. 1704/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento sulle istanze relative alla convocazione per il primo ingresso e alla formalizzazione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, seguito dal provvedimento di revoca del nulla osta impugnato con motivi aggiunti
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva agito con il rito avverso il silenzio, chiedendo che le amministrazioni definissero le istanze relative alla convocazione per gli adempimenti connessi al primo ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta per lavoro subordinato, nonché, in subordine, l’autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione o il subentro di un diverso datore di lavoro. Nelle more del giudizio l’amministrazione ha adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, consistente nella revoca del nulla osta, che il ricorrente ha impugnato mediante motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici dedotti contro la revoca.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né la domanda avverso il silenzio né la domanda di annullamento della revoca. Poiché nelle more è stato adottato il provvedimento conclusivo del procedimento oggetto dell’azione sul silenzio e tale provvedimento è stato ritualmente impugnato con motivi aggiunti, il giudice ha ritenuto necessario trattare la controversia con il rito ordinario, disponendo, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., la conversione dal rito sul silenzio al rito ordinario, con le relative conseguenze processuali. È stata fissata la camera di consiglio del 2 ottobre 2026 per la trattazione cautelare della domanda di annullamento proposta con i motivi aggiunti. Ogni altra decisione è stata riservata.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Richiamato quale fondamento della procedura relativa al nulla osta per lavoro subordinato e agli adempimenti per il primo ingresso.
art. 117 c.p.a.
Richiamato quale rito applicabile all’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Richiamato nella domanda del ricorrente per la possibile nomina di un commissario ad acta in caso di mancata ottemperanza all’ordine di provvedere.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Applicato dal TAR per disporre la conversione del rito dal giudizio avverso il silenzio al rito ordinario, a seguito dell’adozione del provvedimento conclusivo impugnato con motivi aggiunti.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione adotta il provvedimento conclusivo richiesto e tale provvedimento viene ritualmente impugnato con motivi aggiunti, il giudice deve convertire il rito dal rito sul silenzio al rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.
- La conversione del rito non definisce il merito della controversia: la domanda di annullamento del provvedimento sopravvenuto deve essere esaminata secondo il rito ordinario, ferma la successiva trattazione della domanda cautelare.
Come è indicizzato
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