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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27751/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale del 9/12/2024 di proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis Ord. pen. Il ricorrente deduce violazione di legge e insufficiente motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che la Corte d'Appello di Napoli del 28/03/2024 lo ha assolto dal reato di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) per il periodo 2000-2013 e che tale sentenza dimostrerebbe la perdita della pericolosità sociale e della capacità di mantenere collegamenti con l'organizzazione. La difesa ha richiamato anche la relazione psicologica del 21/01/2025 che attesterebbe una revisione critica del passato e la dissociazione, contestando che gli elementi qualificati come "novità" (ordinanze del 2023-2024) non riguardino direttamente Luigi Moccia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di proroga 41-bis sia limitato alla sola violazione di legge e all'assenza dei minimi requisiti di motivazione. Ha motivato che l'ordinanza impugnata ha rispettato i criteri richiesti: ha valutato la sentenza di assoluzione della Corte d'Appello nel contesto complessivo della storia criminale del ricorrente, ha richiamato ordinanze e certificazioni (c.p.p. e carichi pendenti) che indicano procedimenti e accuse successive fino al 2019, nonché ordinanze cautelari del 2022 e 2023 riferite al contesto del clan. Il Tribunale ha rilevato la persistenza di elementi oggettivi e indiziari del ruolo apicale del Moccia e della operatività del sodalizio, ritenendo non convincente la tesi di dissociazione. Per tali ragioni è stata confermata la legittimità del decreto ministeriale del 9/12/2024 e dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo relativo al provvedimento del 16/12/2022. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Limita il sindacato del giudice di sorveglianza alla verifica della violazione di legge e all'adeguatezza della motivazione; richiede al Tribunale di motivare sui presupposti e sulla congruità delle misure rispetto alle esigenze di ordine e sicurezza; la Corte precisa che la valutazione della persistenza dei collegamenti si effettua con parametro di probabilità e tramite indici fattuali.

  • art. 606 c.p.p.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e per insufficiente motivazione; nella materia 41-bis il vizio motivazionale rientra nei casi di violazione di legge se la motivazione è priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità.

  • legge n. 94/2009

    modifiche all'art. 41-bis Ord. pen.

    Le modifiche normative hanno limitato il sindacato di merito a profili determinati; la giurisprudenza della Cassazione interpreta il controllo del Tribunale di Sorveglianza come verifica della sussistenza di collegamenti e della pericolosità sociale sulla base degli elementi di fatto indicati.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti 41-bis è ammissibile prevalentemente per violazione di legge o per evidente carenza motivazionale; non è luogo a una nuova valutazione piena del merito.
  • La Corte e il Tribunale di Sorveglianza possono considerare, ai fini della proroga 41-bis, sia precedenti condanne e procedimenti pendenti sia nuove ordinanze e indagini che indicano l'operatività del sodalizio: un'assoluzione parziale non annulla automaticamente la valutazione del rischio se sussistono altri elementi probatori.
  • La motivazione del Tribunale deve affrontare esplicitamente le sentenze favorevoli al detenuto e spiegare perché, nonostante esse, permangono indici di pericolosità; l'omessa, illogica o incoerente considerazione di tali elementi può costituire motivo valido di censura.
  • Relazioni comportamentali e segni di dissociazione personale sono rilevanti ma non necessariamente decisivi; devono essere integrate da elementi concreti che dimostrino la mancata capacità di mantenere contatti (es. dismissione di reti, mancata gestione economico-logistica, smentita di canali comunicativi).
  • Per contrastare una proroga 41-bis è strategico documentare e portare in giudizio prove specifiche e circostanziate della cessazione dei collegamenti e della disarticolazione del ruolo (es. testimonianze, intercettazioni, atti giudiziari favorevoli dettagliati, prova dell'assenza di contatti con affiliati).
  • Le decisioni e le ordinanze successive che riguardano affiliati o la stessa organizzazione possono essere legittimamente richiamate come indizi di persistenza della pericolosità anche se non direttamente riferite al ricorrente; occorre quindi contrastare tali riferimenti con elementi probatori concreti.
  • In sede di reclamo e di ricorso è essenziale chiedere al Tribunale uno specifico confronto motivato con le pronunce favorevoli (assoluzioni) e con le relazioni favorevoli (es. psicologiche), indicando perché questi elementi dovrebbero incidere sulla valutazione complessiva.

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