Cassazione Penale, Sentenza n. 27751/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale del 9/12/2024 di proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis Ord. pen. Il ricorrente deduce violazione di legge e insufficiente motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che la Corte d'Appello di Napoli del 28/03/2024 lo ha assolto dal reato di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) per il periodo 2000-2013 e che tale sentenza dimostrerebbe la perdita della pericolosità sociale e della capacità di mantenere collegamenti con l'organizzazione. La difesa ha richiamato anche la relazione psicologica del 21/01/2025 che attesterebbe una revisione critica del passato e la dissociazione, contestando che gli elementi qualificati come "novità" (ordinanze del 2023-2024) non riguardino direttamente Luigi Moccia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di proroga 41-bis sia limitato alla sola violazione di legge e all'assenza dei minimi requisiti di motivazione. Ha motivato che l'ordinanza impugnata ha rispettato i criteri richiesti: ha valutato la sentenza di assoluzione della Corte d'Appello nel contesto complessivo della storia criminale del ricorrente, ha richiamato ordinanze e certificazioni (c.p.p. e carichi pendenti) che indicano procedimenti e accuse successive fino al 2019, nonché ordinanze cautelari del 2022 e 2023 riferite al contesto del clan. Il Tribunale ha rilevato la persistenza di elementi oggettivi e indiziari del ruolo apicale del Moccia e della operatività del sodalizio, ritenendo non convincente la tesi di dissociazione. Per tali ragioni è stata confermata la legittimità del decreto ministeriale del 9/12/2024 e dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo relativo al provvedimento del 16/12/2022. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen.
Limita il sindacato del giudice di sorveglianza alla verifica della violazione di legge e all'adeguatezza della motivazione; richiede al Tribunale di motivare sui presupposti e sulla congruità delle misure rispetto alle esigenze di ordine e sicurezza; la Corte precisa che la valutazione della persistenza dei collegamenti si effettua con parametro di probabilità e tramite indici fattuali.
art. 606 c.p.p.
Individua i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e per insufficiente motivazione; nella materia 41-bis il vizio motivazionale rientra nei casi di violazione di legge se la motivazione è priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità.
legge n. 94/2009
modifiche all'art. 41-bis Ord. pen.
Le modifiche normative hanno limitato il sindacato di merito a profili determinati; la giurisprudenza della Cassazione interpreta il controllo del Tribunale di Sorveglianza come verifica della sussistenza di collegamenti e della pericolosità sociale sulla base degli elementi di fatto indicati.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti 41-bis è ammissibile prevalentemente per violazione di legge o per evidente carenza motivazionale; non è luogo a una nuova valutazione piena del merito.
- La Corte e il Tribunale di Sorveglianza possono considerare, ai fini della proroga 41-bis, sia precedenti condanne e procedimenti pendenti sia nuove ordinanze e indagini che indicano l'operatività del sodalizio: un'assoluzione parziale non annulla automaticamente la valutazione del rischio se sussistono altri elementi probatori.
- La motivazione del Tribunale deve affrontare esplicitamente le sentenze favorevoli al detenuto e spiegare perché, nonostante esse, permangono indici di pericolosità; l'omessa, illogica o incoerente considerazione di tali elementi può costituire motivo valido di censura.
- Relazioni comportamentali e segni di dissociazione personale sono rilevanti ma non necessariamente decisivi; devono essere integrate da elementi concreti che dimostrino la mancata capacità di mantenere contatti (es. dismissione di reti, mancata gestione economico-logistica, smentita di canali comunicativi).
- Per contrastare una proroga 41-bis è strategico documentare e portare in giudizio prove specifiche e circostanziate della cessazione dei collegamenti e della disarticolazione del ruolo (es. testimonianze, intercettazioni, atti giudiziari favorevoli dettagliati, prova dell'assenza di contatti con affiliati).
- Le decisioni e le ordinanze successive che riguardano affiliati o la stessa organizzazione possono essere legittimamente richiamate come indizi di persistenza della pericolosità anche se non direttamente riferite al ricorrente; occorre quindi contrastare tali riferimenti con elementi probatori concreti.
- In sede di reclamo e di ricorso è essenziale chiedere al Tribunale uno specifico confronto motivato con le pronunce favorevoli (assoluzioni) e con le relazioni favorevoli (es. psicologiche), indicando perché questi elementi dovrebbero incidere sulla valutazione complessiva.
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