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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27502/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa alla cessione della quota della Libertas Casa nella Top Cinque s.r.l. per valore nominale di euro 12.644 contestato come significativamente inferiore al valore reale ritenuto dalla pubblica accusa (euro 194.424), e per il mantenimento in vita delle fideiussioni prestate dalla fallita. La difesa deduceva: errore nella determinazione del valore della partecipazione (va usato il patrimonio netto o altra metodologia adeguata, con nomina di perito contabile per rinnovare l'istruttoria), irrilevanza delle vicende successive alla cessione e necessità di considerare il valore al momento del fallimento, erronea valutazione del presunto vantaggio patrimoniale del Cerulo (compensazione dei crediti reciproci non avrebbe apportato vantaggio al cedente), e rilievo che la Cerulo Costruzioni aveva già fornito autonome garanzie a beneficio degli istituti di credito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata, rinviando per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. La motivazione evidenzia lacune e manifeste illogicità nella determinazione del valore della partecipazione da parte della Corte territoriale, l'insufficiente considerazione delle poste passive in rapporto all'attivo, la necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale con nomina di perito contabile alla luce delle consulenze civili già effettuate, e la valutazione errata circa la rilevanza distrattiva del mantenimento delle fideiussioni quando il cessionario aveva già prestato autonome garanzie. Inoltre la Cassazione osserva che la mera compensazione dei crediti reciproci non costituisce necessariamente atto distrattivo se economicamente neutra o addirittura vantaggiosa per la fallita.

Norme richiamate

  • art. 2426, n. 4, cod. civ.

    Richiamato per distinguere la disciplina della valutazione delle partecipazioni in sede di iscrizione in bilancio; la Corte osserva che il caso non riguarda direttamente tale profilo ma che esistono criteri tecnici di valutazione da rispettare.

  • art. 2467 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla postergazione dei crediti: la Corte evidenzia che i crediti garantiti da alcune operazioni potevano essere postergati e quindi difficilmente recuperabili, incidendo sulla valutazione del reale vantaggio patrimoniale derivante dall'operazione.

  • art. 2740 cod. civ.

    Richiamato per il principio secondo cui gli attivi societari sono destinati al soddisfacimento delle ragioni creditorie; la Corte afferma che l'alienazione di una posta attiva senza estinzione delle correlate passività può essere condotta distrattiva, salvo che sussistano elementi che neutralizzino il pregiudizio (es. garanzie autonome fornite dal cessionario).

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018 (Impellizzeri), Rv. 273577

    Richiamata per il principio che lacune o illogicità motivazionali su punti decisivi legittimano la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Massime di principio

  • La determinazione del valore di una partecipazione sociale deve essere motivata con l'indicazione del metodo adottato (patrimoniale, reddituale, comparativo) e con valutazione congiunta di attivo e passivo; omissioni o valutazioni astratte possono rendere la motivazione viziata
  • Se la valutazione del prezzo di cessione è centrale per l'accertamento di un illecito (es. bancarotta), la mancata nomina di un perito contabile quando la questione è tecnico-contabile può giustificare la rinnovazione dell'istruttoria
  • L'alienazione di un asset senza l'estinzione delle passività correlate può costituire condotta distrattiva, ma occorre valutare se il cessionario abbia fornito autonome garanzie o se il creditore garantito abbia partecipato alla modifica delle garanzie; la presenza di garanzie autonome può neutralizzare il pregiudizio
  • La compensazione di crediti reciproci non è di per sé atto distrattivo: va valutata la neutralità economica dell'operazione e le concrete possibilità di realizzo dei crediti compensati
  • Le vicende successive alla cessione (es. fallimento della partecipata in anni successivi) non possono automaticamente giustificare la valutazione del valore altrimenti determinata al momento dell'operazione; il riferimento temporale corretto va individuato in base al profilo probatorio e alla fattispecie contestata
  • Quando questioni tecniche e valutative sono decisive per la decisione, il giudice di merito deve esplicitare i criteri di valutazione adottati e motivare la scelta del metodo; l'assenza di ciò può portare all'annullamento con rinvio

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