Sentenza n. 7593/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte Atto DD 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022 avente ad oggetto: “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; - del Decreto del Ministero della Salute in data 06/07/2022 (pubblicato in Gazz. Uff. del 15/09/2022, n. 216) adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute in data 06/10/2022 (pubblicato in Gazz. Uff. del 26/10/2022, n. 251) rubricato “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 07/11/2019 ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 19/06/2015, n. 78, conv. in L. n. 125/2015, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017-2018; - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, n. 22/179/CR6/C7 del 14/09/2022 avente ad oggetto: “Schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; - dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 213/CSR del 28/09/2022, ai sensi della L. 21/09/2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18, co. 1, del D.L. 9/08/2022, n. 115 “Tetti dispositivi medici 2015-2018”; - della deliberazione del D.G. dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo n. 404 del 27/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria n. 369 del 23/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino n. 1142 del 28/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'AOU Maggiore della Carità di Novara n. 848 del 03/09/2019; - della deliberazione del D.G. dell'ASL AT n. 151 del 30/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'ASL BI n. 388 del 26/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'ASL Città di Torino n. 909 del 06/09/2019; - della deliberazione del D.G. dell'ASL CN1 n. 361 del 29/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'ASL NO n. 320 del 28/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'ASL TO4 n. 977 del 28/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'ASL TO5 n. 806 del 28/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'ASL VC n. 856 del 29/08/2019; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, presupposti, consequenziali, nonché di tutti gli altri atti comunque connessi al relativo procedimento e per le ulteriori statuizioni di legge, e per l’accertamento del diritto della ricorrente a trattenere le somme pretese dalla Regione Piemonte a titolo di compartecipazione al ripiano del superamento del tetto di spesa sanitaria per l'acquisto di dispositivi medici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici soggette al payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i presupposti decreti ministeriali, l'accordo interistituzionale e gli atti delle aziende sanitarie regionali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato il meccanismo di payback sui dispositivi medici e, in particolare, la determinazione regionale che individuava l'impresa e quantificava le somme da versare per gli anni 2015-2018. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per erronea e sovrastimata quantificazione del dovuto, mancata partecipazione procedimentale, fissazione tardiva e retroattiva dei tetti di spesa regionali, violazione del legittimo affidamento, alterazione dell'equilibrio economico dei contratti di fornitura e delle procedure di gara, nonché violazione dei principi europei in materia di libertà d'impresa, affidamento ed evidenza pubblica. Ha inoltre censurato i decreti ministeriali e gli atti presupposti, prospettando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015, come convertito, e chiedendo la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda di annullamento dei decreti ministeriali, dell'accordo e degli altri atti presupposti, ritenendo infondate le censure. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo di payback applicabile al periodo 2015-2018 ragionevole e proporzionato, compatibile con la riserva di legge e non lesivo dei principi di irretroattività e legittimo affidamento. Secondo il TAR, già dal 2015 le imprese conoscevano l'esistenza del tetto di spesa, le percentuali di ripiano e il criterio di partecipazione proporzionale al fatturato; la successiva fissazione del tetto regionale al 4,4% non ha introdotto un obbligo sostanziale nuovo, essendo già noto il tetto nazionale nella medesima misura. Il payback opera inoltre esternamente ai contratti e al loro contenuto, senza modificare quantità, prezzi o risultati delle gare, e la ricorrente non ha dimostrato una compressione eccessiva dei margini di utile. Quanto alla contestazione degli atti regionali applicativi, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: le Regioni svolgono attività vincolata, tecnica e meramente ricognitivo-contabile, limitandosi a individuare le imprese e applicare al fatturato le percentuali predeterminate dalla legge e dagli atti statali. La controversia riguarda quindi un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell'obbligazione di pagamento e spetta al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
«in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»
La disposizione disciplina il tetto di spesa, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano e il procedimento di individuazione delle imprese e degli importi dovuti per gli anni 2015-2018.
art. 17, comma 1, lettera c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti del Servizio sanitario nazionale relativi ai dispositivi medici.
art. 15, comma 13, lettera f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Ha fissato, dal 2014, il tetto nazionale per l'acquisto di dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
Ha modificato il comma 8 dell'art. 9-ter, prevedendo la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato al lordo dell'IVA e la certificazione mediante decreto ministeriale.
art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, disciplinando per gli anni 2015-2018 la procedura di individuazione delle aziende fornitrici soggette al ripiano.
art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Ha previsto il fondo statale e la riduzione della somma dovuta dalle aziende fornitrici; la sentenza richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale della limitazione del beneficio alle sole imprese non litigiose.
art. 11 c.p.a.
tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia devoluta per difetto di giurisdizione.
art. 133 c.p.a.
Il riparto è esaminato escludendo che la controversia rientri in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva.
art. 23 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto rispettata la riserva di legge, poiché la disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri essenziali del ripiano.
art. 41 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto il payback ragionevole e proporzionato rispetto alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 2 Cost.
La sentenza richiama la valutazione della Corte costituzionale sulla non lesione dei principi costituzionali connessi alla disciplina del payback.
art. 117 Cost. in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU
La Corte costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di tutela dei beni patrimoniali e dell'affidamento.
Massime di principio
- La controversia relativa alla quantificazione, da parte della Regione, della quota di payback dovuta da un'impresa fornitrice di dispositivi medici appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l'attività regionale è vincolata e si limita alla ricognizione del fatturato, all'individuazione dell'impresa e all'applicazione matematica delle percentuali predeterminate dalla legge.
- Gli atti regionali adottati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. 78/2015 non esprimono, nella parte in cui individuano le aziende e gli importi di ripiano, un potere autoritativo discrezionale, ma accertano presupposti tecnico-contabili e danno luogo a un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo del dovuto.
- La disciplina del payback relativa agli anni 2015-2018 non viola, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 richiamata dal TAR, i principi di irretroattività e legittimo affidamento, poiché l'obbligo di ripiano e i suoi criteri essenziali erano conoscibili dalle imprese già dal 2015, anche se la concreta quantificazione è intervenuta successivamente.
- La fissazione nel 2019 del tetto regionale dei dispositivi medici al 4,4% non assume carattere sostanzialmente retroattivo quando tale misura coincide con il tetto nazionale già previsto dal 2014 e costituisce attuazione di un meccanismo di ripiano già delineato dalla legge.
- Il payback sui dispositivi medici, operando esternamente ai contratti di fornitura e sul fatturato complessivo dell'impresa, non modifica di per sé quantità, prezzi o risultato delle gare pubbliche e non altera l'evidenza pubblica, salvo specifica dimostrazione di un'incidenza sproporzionata sui margini economici.
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