Cassazione Penale, Sentenza n. 38603/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma, in appello, della condanna per tentato furto in abitazione (fatto del 20/04/2011). Sono stati proposti sei motivi: (1) insufficienza e contraddittorietà della prova, dedotta dalla sola impronta dattiloscopica; (2) illegittima utilizzazione dell'elaborato tecnico del Ra.C.I.S. senza rituale esame e acquisizione; (3) travisamento della prova e uso di un unico indizio, con negazione della corrispondenza dell'impronta; (4) violazioni di legge e manifesta illogicità per mancata indicazione della cosa mobile oggetto del furto (sostegno di reato impossibile) e errata valutazione della desistenza volontaria; (5) mancata motivazione sulla prescrizione del reato; (6) carenza di motivazione circa il contenimento della pena nel minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In dettaglio: il secondo motivo è manifestamente infondato perché dagli atti risulta l'acquisizione del rapporto del Ra.C.I.S. con consenso tacito della difesa e la sua utilizzabilità. I primi e terzo motivi sono infondati poiché la Corte territoriale non ha basato la condanna solo sull'impronta, ma ha valutato anche le deposizioni dei dipendenti dell'hotel e della polizia; la contestazione della corrispondenza dell'impronta è apodittica e priva di concreta confutazione. Il quarto motivo è manifestamente infondato e in parte inedito: la desistenza volontaria è esclusa perché l'imputato aveva già posto in essere atti idonei (apertura di cassetti, perlustrazione), e la censura sul reato impossibile non era stata adeguatamente dedotta in appello. Il quinto motivo (prescrizione) è infondato: la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello, avendo la pena massima aumentata per recidiva fatto slittare il termine al 20/05/2022. Il sesto motivo è infondato perché la Corte di appello ha motivato congruamente il mantenimento della pena richiamando i precedenti dell'imputato e i criteri dell'art. 133 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b), c) ed e) e comma 3
Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato la necessità di specificità e confronto con la motivazione impugnata, escludendo censure apodittiche o inedite non dedotte in appello
art. 191 cod. proc. pen.
Richiama regole sulla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione complessiva degli elementi probatori oltre all'impronta
art. 192 cod. proc. pen.
Regola il giudizio sulla sufficienza e valutazione delle prove; la Corte ha affermato che non si è trattato di un unico indizio ma di un insieme di elementi
art. 511 cod. proc. pen.
Disciplina la lettura in udienza di atti acquisiti nel fascicolo per il dibattimento; la Corte ha ritenuto valida l'utilizzazione del rapporto del Ra.C.I.S. perché gli atti sono stati acquisiti e letti senza opposizione
art. 515 cod. proc. pen.
Regola l'inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento; la Corte ha ritenuto corretto l'inserimento del rapporto tecnico
art. 56 cod. pen.
Disciplina il tentativo; applicata per qualificare il fatto come tentato furto
art. 624-bis cod. pen.
Norma sul furto in abitazione; la condotta è stata valutata come tentativo di furto in abitazione
art. 49 cod. pen.
Precisa i delitti a forma libera e gli esiti del tentativo; richiamata nella discussione sulla desistenza
art. 157 cod. pen.
Stabilisce la pena applicabile in caso di concorso di persone e circostanze; utilizzata nel calcolo della pena massima per il termine di prescrizione
art. 161 cod. pen.
Regola l'aumento di pena per recidiva; applicato per aumentare la pena massima ai fini della prescrizione
art. 99 cod. pen.
Regola l'aumento della pena per recidiva qualificata; rilevante nel calcolo della pena massima e della prescrizione
art. 132 e 133 cod. pen.
Art. 132: limiti dell'esercizio della pena; art. 133: criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sul mantenimento della pena in relazione ai precedenti
art. 125 cod. proc. pen.
Nullità per mancanza di motivazione; la Corte ha escluso la nullità perché la motivazione è stata ritenuta sufficientemente esplicita
art. 546 cod. proc. pen.
Richiama i casi di nullità della sentenza per motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione non fosse viziata in modo tale da determinare nullità
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e alla Cassa delle ammende per ricorso manifestamente infondato; applicata qui per condannare il ricorrente
decreto-legge 28/10/2020 n.137 conv. Legge 18/12/2020 n.176
Norma procedurale richiamata per la requisitoria del Procuratore generale in Cassazione
Massime di principio
- La mancata opposizione della difesa all'acquisizione in udienza di atti tecnici può valere come consenso tacito: tali atti possono essere utilizzati in dibattimento se sono stati inseriti nel fascicolo e letti senza eccezioni.
- Una condanna non può essere ritenuta fondata su un unico elemento isolato quando il giudice di merito ha espresso valutazione complessiva che integra testimonianze e rilievi tecnici; per censurare ciò in Cassazione è necessario confrontarsi concretamente con la motivazione del giudice di merito.
- La desistenza volontaria richiede che l'autore interrompa la sua condotta per libera volontà prima di porre in essere atti idonei a causare l'evento: la mera mancata trovata della cosa non è di per sé desistenza.
- Questioni non specificamente sollevate in appello e non rilevabili d'ufficio sono inammissibili in cassazione per carenza di devoluzione della questione; pertanto è cruciale dedurre in modo preciso i profili di doglianza in sede di appello.
- Nel calcolo della prescrizione occorre tenere conto degli aumenti della pena massima dovuti a recidiva e altre circostanze: ciò può spostare il termine di prescrizione oltre la data della sentenza di merito.
- Per ottenere un concreto contenimento della pena in cassazione è necessario che il ricorso contenga una critica motivata e puntuale dell'esercizio discrezionale del giudice di merito ai sensi dell'art. 133 c.p.; argomentazioni generiche sono inefficaci.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38568/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38572/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38574/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38575/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38576/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38577/2022 del 13/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →