Cassazione Penale, Sentenza n. 25342/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Santoro impugna il rigetto della sua istanza di ammissione al gratuito patrocinio per non abbienti (decreto del 7/9/2020) e il conseguente rigetto dell'opposizione da parte del Tribunale. Il Tribunale aveva motivato il diniego sulla base di precedenti penali (reati in materia di stupefacenti e una rapina del 2013), ritenendo sussistente il sospetto che l'interessato percepisse redditi illeciti e quindi non fosse conforme ai requisiti reddituali degli artt. 76 e 92 del D.P.R. 115/2002. Santoro deduce violazioni di legge e difetto di motivazione perché il Tribunale si è limitato in modo apodittico ai precedenti penali senza chiedere integrazioni documentali, senza valutare il tenore di vita, le condizioni personali e familiari e senza attivare gli strumenti istruttori previsti (es. trasmissione alla Guardia di Finanza o richieste all'Ufficio finanziario); inoltre allega un ISEE basso e contesta la valutazione sul valore probatorio dell'autocertificazione, nonché la violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria per una nuova valutazione. La Corte ha stabilito che i precedenti penali, da soli e in assenza di elementi specifici, non possono giustificare il rigetto dell'istanza: occorre utilizzare gli strumenti previsti dal D.P.R. 115/2002 (richiesta di verifiche all'Ufficio finanziario o trasmissione alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 96 comma 2) e, se si fanno valere presunzioni di reddito illecito, queste devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.; la motivazione dell'ordinanza impugnata è stata ritenuta apodittica e insufficiente. Il provvedimento viene dunque annullato e il caso rinviato perché il giudice di merito proceda secondo i principi indicati, eventualmente esercitando i poteri istruttori d'ufficio.
Norme richiamate
D.P.R. 115/2002, art. 76
comma 1, lettera c) e comma 4-bis
Stabilisce l'obbligo di dichiarazione sostitutiva con la specifica determinazione del reddito; le ipotesi speciali del comma 4-bis sono quelle in cui si ammette più facilmente il ricorso a presunzioni per accertare il superamento del limite di reddito. La Corte ha precisato che i precedenti penali non possono da soli escludere la veridicità della dichiarazione senza ulteriori e specifici elementi.
D.P.R. 115/2002, art. 92
Rilevante per la definizione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio; la Corte richiama la necessità di valutare la conformità del reddito dichiarato ai requisiti normativi.
D.P.R. 115/2002, art. 96
Prevede il diniego se vi sono fondati motivi, tenuto conto del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche. La norma consente inoltre, prima di decidere, di trasmettere l'istanza alla Guardia di Finanza per accertamenti: la Corte ha richiamato l'obbligo di usare questi poteri istruttori prima di rigettare per mera presunzione.
D.P.R. 115/2002, art. 98
Attribuisce all'Ufficio finanziario verifiche a posteriori sulle dichiarazioni; la Corte sottolinea che esistono sia verifiche successive sia strumenti da attivare prima di decidere.
D.P.R. 115/2002, art. 99
Norma richiamata nel ricorso originario come base procedurale per l'opposizione al decreto di rigetto; contestualizza il rito previsto per le impugnazioni sul patrocinio.
Codice di procedura civile, art. 702-bis
Norma richiamata nel ricorso per la tutela cautelare o provvisionale connessa alle controversie sul gratuito patrocinio; presente nel titolo del ricorso, a indicare il percorso processuale seguito.
Codice civile, art. 2724
Definisce le presunzioni semplici; la Corte accetta l'uso delle presunzioni semplici per valutare redditi ma ne indica i limiti pratici e probatori nel contesto del gratuito patrocinio.
Codice civile, art. 2729
Richiede che gli indizi presuntivi abbiano gravità, precisione e concordanza per poter costituire prova presuntiva; la Corte ricorda che tali requisiti devono essere valutati con rigore e non si può ricorrere a deduzioni apodittiche.
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamati dal ricorrente per dedurre violazione di diritti fondamentali e difesa equa; la Corte implicitamente conferma che l'accesso alla giustizia e il principio di uguaglianza impongono valutazioni non arbitrarie nel riconoscimento del patrocinio.
Massime di principio
- I precedenti penali, da soli, non sono sufficienti a escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: devono essere accompagnati da elementi specifici e oggettivi che consentano di ritenere probabile la percezione di redditi illeciti nel periodo di riferimento.
- Prima di rigettare un'istanza di gratuito patrocinio per sospetto di redditi non dichiarati il giudice deve attivare gli strumenti istruttori previsti (richieste documentali, trasmissione alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 96 comma 2, o verifiche all'Ufficio finanziario ex art. 98).
- Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per accertare redditi non dichiarati, ma solo se gli indizi soddisfano i requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.; non sono ammesse deduzioni generiche o apodittiche.
- L'autocertificazione del reddito ha valore probatorio e, in presenza di elementi che la pongono in dubbio, il giudice deve chiedere integrazioni o compiere verifiche prima di pronunciarsi sul rigetto.
- Il rigetto motivato in modo generico o privo di adeguata argomentazione è annullabile in sede di legittimità e comporta il rinvio al giudice di merito per una nuova istruttoria conforme ai principi di correttezza e completezza dell'accertamento.
- In situazioni analoghe il candidato al patrocinio dovrebbe allegare, oltre all'autocertificazione, ogni documentazione probatoria (ISEE, buste paga, certificazioni bancarie, dichiarazioni fiscali) per ridurre la probabilità di richieste integrative o di rigetto basato su mere presunzioni.
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