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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17096/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bevilacqua impugnava l'ordinanza che aveva confermato il rigetto della sua istanza di liberazione anticipata. Deduceva due motivi: 1) nullità per mancata comunicazione dell'avviso di udienza camerale al difensore di fiducia, con violazione degli artt. 178, 179, 678 e 666 c.p.p.; 2) vizio di motivazione nel diniego del beneficio, perché il Tribunale avrebbe negato il beneficio per un automatismo richiamando un reato (furto aggravato) commesso nel periodo di libertà intercorso tra due detenzioni senza valutare adeguatamente l'effettiva incidenza di quel fatto sul percorso rieducativo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: dagli atti risultava che non era stato dato avviso dell'udienza al difensore di fiducia. La mancata comunicazione dell'avviso per l'udienza camerale integra una nullità generale e assoluta del procedimento camerale e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 666 e 678 c.p.p., richiamando gli artt. 178 e 179 c.p.p. Per queste ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Invocata in relazione alle nullità di ordine generale; la Corte ha ritenuto applicabile la nullità assoluta per l'omessa comunicazione dell'udienza al difensore di fiducia

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamata insieme all'art. 178 per confermare la natura di nullità assoluta degli atti in cui manca la partecipazione necessaria del difensore

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Stabilisce il procedimento camerale partecipato con avviso di udienza alle parti e ai difensori e richiede l'intervento necessario del difensore e del pubblico ministero; l'omissione dell'avviso determina la nullità

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Richiama l'art. 666 e rende applicabili le regole del procedimento camerale partecipato anche nei procedimenti d'esecuzione e di sorveglianza

  • art. 69-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.)

    Il reclamo previsto è qualificato come mezzo di impugnazione soggetto alle regole generali delle impugnazioni; da ciò deriva l'obbligo del rispetto delle garanzie procedurali (avviso, contraddittorio, difesa)

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per definire il procedimento partecipato e l'obbligo di avviso alle parti

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Citato in motivazione in relazione alla possibilità di designazione di un difensore d'ufficio; la Corte ha precisato che la nomina fiduciaria dall'interessato non può essere surrogata dall'ufficio del giudice

  • art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Riferimento alla tutela del diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta; la mancata comunicazione al difensore di fiducia lede tale diritto

Massime di principio

  • L'omessa comunicazione dell'avviso di udienza camerale al difensore di fiducia, quando la sua partecipazione è obbligatoria, integra una nullità assoluta e insanabile dell'udienza e del provvedimento conseguente; la presenza di un difensore d'ufficio non sanifica l'omissione.
  • Nei procedimenti di sorveglianza il reclamo ex art. 69-bis Ord. pen. è assimilato a un mezzo d'impugnazione: pertanto vanno rispettate le regole del contraddittorio e della partecipazione difensiva tipiche delle impugnazioni.
  • Quando sussiste una nullità formale di ordine generale (es. violazione degli artt. 178/179 c.p.p.), il vizio assorbe le questioni di merito e conduce all'annullamento del provvedimento; il giudice del merito dovrà riesaminare la questione solo dopo la rinnovazione o secondo le modalità disposte.
  • Sul merito della concessione di benefici (es. liberazione anticipata) il giudice deve motivare concretamente l'incidenza di eventuali fatti ostativi (reati commessi nel periodo di libertà) sul percorso rieducativo, evitando valutazioni automatiche e generalizzanti.
  • La nomina fiduciaria del difensore da parte dell'interessato è un diritto che non può essere eluso con una designazione d'ufficio del difensore da parte del giudice quando la partecipazione fiduciaria è già stata tempestivamente comunicata.

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