Sentenza n. 3549/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 5440/2023, depositata e resa pubblica il 21.12.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 15848/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 03.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 05.02.2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 2.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 ottobre 2025 e il giudicato era stato attestato il 5 febbraio 2026. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di adempimento. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento del dovuto con accessori e la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna alle astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, poiché diretta a conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e proposta nel rispetto dei termini processuali. Ha accertato la rituale notificazione del titolo esecutivo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In mancanza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine biennale previsto per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere, se necessario, allo stanziamento o all'allocazione delle somme e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di utilizzare il giudizio di ottemperanza per ottenere dall'amministrazione l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione sia tenuta a conformarsi al suo contenuto.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il ricorso è stato ritenuto rispettoso dei termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso concreto, conferma la possibilità di azionare l'ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente tramite la carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione di conformarsi al decisum.
- Quando l'amministrazione non dimostri di aver adempiuto a un titolo giudiziario passato in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'obbligo di esecuzione e fissare un termine per l'adempimento, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine per fruire materialmente di un beneficio economico è scaduto per effetto dell'inerzia dell'amministrazione e l'obbligazione è fungibile, l'amministrazione deve corrispondere il controvalore pecuniario del beneficio, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo; non può invocare a proprio vantaggio il ritardo a essa imputabile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l'applicazione di un'astreinte: tale misura può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, la sua applicazione non sia ritenuta equa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1236/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1237/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1238/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1239/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →