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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3841/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il trattenimento di alcune fotografie inviate al ricorrente, sottoposto al regime dell'art. 41-bis. Il ricorso denunciava violazione dell'art. 38, comma 6, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e dell'art. 18-ter dell'ordinamento penitenziario per mancanza di motivazione circa il trattenimento (sostenendo che il regolamento interno impone arbitrariamente l'identificazione delle persone ritratte), nonché contrasto con varie norme costituzionali e con la circolare DAP che non prevederebbe obbligo di identificazione

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato chi fossero le persone effigiate né abbia dimostrato in che modo fosse stato leso il suo diritto alla affettività; ha considerato ragionevole la disposizione regolamentare che impone l'identificazione delle persone ritratte al fine di prevenire l'inserimento nella corrispondenza di contenuti costituenti reato o pericolo per l'ordine e la sicurezza; ha richiamato precedente giurisprudenza che dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-ter nella parte che esclude la conoscenza delle ragioni del trattenimento. Condanna del ricorrente alle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 41-bis Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Questa disciplina individua il regime speciale in cui si trovava il detenuto e giustifica misure più rigorose di controllo della corrispondenza per motivi di ordine e sicurezza

  • art. 18-ter ordinamento penitenziario

    Previene l'accesso del detenuto alle motivazioni del trattenimento della corrispondenza quando ciò possa vanificare le decisioni giudiziarie; la Corte ha ritenuto già dichiarata manifestamente infondata la sua illegittimità costituzionale nella parte che esclude la conoscenza delle ragioni

  • art. 38, comma 6, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Stabilisce che il trattenimento della corrispondenza è giustificato quando essa può contenere elementi di reato o determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza; la Corte ha ritenuto congrua l'applicazione di tale principio alle fotografie non identificate

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale di riferimento per il motivo di impugnazione; la Corte ha ritenuto il motivo inidoneo perché il ricorrente non ha specificato elementi fattuali rilevanti

  • Circolare DAP (citata dalla difesa)

    La difesa ha richiamato la circolare che limita numero e dimensioni delle fotografie per i detenuti in 41-bis; la Corte ha ritenuto che tale richiamo non escluda la ragionevolezza del requisito di identificazione delle persone ritratte

  • Costituzione (artt. 15, 24, 113, 33, 42) - evocati dalla difesa

    La difesa ha invocato possibili conflitti con diritti costituzionali (libertà personale, tutela giurisdizionale, diritto alla cultura, diritto alla famiglia ecc.); la Corte ha ritenuto tali censure generiche e già affrontate dalla giurisprudenza, senza fondamento per annullare l'ordinanza

Massime di principio

  • Per impugnare con successo il trattenimento di corrispondenza o fotografie è necessario indicare concretamente in che modo il contenuto lesiona diritti specifici e, se rilevante, identificare le persone ritratte o spiegare perché non è possibile farlo
  • I regolamenti interni che richiedono l'identificazione di persone raffigurate nelle fotografie possono essere considerati ragionevoli quando rispondono all'esigenza di prevenire comunicazioni costituenti reato o pericolo per l'ordine e la sicurezza
  • L'art. 18-ter ord. pen. che limita la conoscenza delle ragioni del trattenimento da parte del detenuto è stato più volte ritenuto costituzionalmente valido nella giurisprudenza di legittimità
  • Le censure generiche di illegittimità costituzionale, senza una concreta dimostrazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, sono difficilmente accolte; il ricorso alla Corte costituzionale richiede preliminare dimostrazione di rilevanza
  • Il detenuto e il suo difensore hanno un interesse limitato rispetto ai diritti del mittente; la procedura di trattenimento richiede motivazione aderente all'esigenza di sicurezza indicata dalle norme e dal regolamento penitenziario

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