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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17384/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 10/12/2024, deducendo un unico motivo di vizio motivazionale in relazione all'art. 114 cod. pen., cioè contestando il mancato riconoscimento dell'attenuante invocata. La Corte rileva tuttavia che la censura è sostanzialmente riproduttiva di questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito e non contiene una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. In particolare, viene valorizzato il passaggio della decisione di merito che escludeva l'attenuante per il contributo non irrisorio dell'imputato all'azione criminosa complessivamente considerata.

Norme richiamate

  • art. 114 cod. pen.

    La norma è richiamata come parametro della censura difensiva; la Corte conferma indirettamente che l'attenuante non era riconoscibile in presenza di un contributo non irrisorio dell'imputato all'azione criminosa.

  • art. 616 c.p.p.

    È il riferimento implicito alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio motivazionale non può essere dedotto in modo meramente assertivo o reiterativo: occorre indicare puntualmente gli errori logici o giuridici della decisione censurata.
  • Il riconoscimento dell'attenuante richiamata dall'art. 114 cod. pen. presuppone un contributo del concorrente non rilevante all'azione criminosa; un apporto non irrisorio legittima il diniego del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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