Cassazione Civile, Ordinanza n. 30760/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la decisione della CTR del Lazio che aveva confermato, limitatamente a sanzioni e interessi, l'avviso di accertamento IMU 2014 emesso dal Comune. In fatto, la società sosteneva che il mancato pagamento dell'imposta fosse dipeso dalla grave crisi di liquidità determinata dai cronici inadempimenti di enti pubblici debitori per prestazioni sanitarie rese nell'ambito dell'assistenza pubblica; deduceva inoltre di avere avviato una procedura di ristrutturazione del debito ex artt. 182-bis e 182-ter l. fall. e di non avere avuto intenti evasivi. Con il primo motivo denunciava motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR non avesse considerato la forza maggiore e la mancanza di colpevolezza. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 5 e 6, comma 5, d.lgs. 472/1997, sostenendo che la crisi finanziaria dovuta ai ritardi di pagamento della P.A. integrasse l'esimente della forza maggiore, escludendo la punibilità sanzionatoria.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha escluso che la motivazione della CTR fosse apparente, ritenendo la sentenza pienamente intellegibile e ben al di sopra del minimo costituzionale. Nel merito ha affermato che la crisi di liquidità, anche se provocata da reiterati ritardi o omissioni di pagamento da parte di pubbliche amministrazioni, non integra di per sé forza maggiore ai fini dell'esimente in materia di sanzioni tributarie. Ha valorizzato la natura punitiva del diritto sanzionatorio tributario e ha applicato la nozione penalistica di forza maggiore, quale evento imponderabile che annulla la signoria dell'agente sui propri comportamenti; nella specie la società non aveva provato di avere adottato tutte le misure esigibili per prevenire l'inadempimento, e dagli atti emergeva piuttosto una consapevole strategia di omesso versamento protratta per più annualità. La ricorrente è stata condannata alle spese e, secondo il testo, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è stata invocata per censurare la motivazione apparente della sentenza impugnata, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo
art. 132 c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente e non apparente
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per la motivazione delle sentenze tributarie; la CTR ha reso una motivazione ritenuta adeguata
art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
esimente di non punibilità invocata dalla contribuente; la Corte ha stabilito che la crisi di liquidità da ritardi di pagamento della P.A. non la integra di per sé
art. 5 d.lgs. n. 472/1997
«Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa»
viene letto in chiave punitiva, nel senso che la responsabilità amministrativa tributaria richiede coscienza e volontarietà della condotta, senza responsabilità oggettiva
art. 3 l. n. 689/1981
richiamato per il principio generale secondo cui, ai fini delle sanzioni amministrative, la colpa si presume fino a prova contraria, distinta dalla buona fede quale errore inevitabile
art. 6 CEDU
evocato per escludere che la presunzione di colpa nelle sanzioni amministrative sia incompatibile con le garanzie convenzionali
art. 27 Cost.
evocato per escludere che la presunzione di colpa nelle sanzioni amministrative contrasti con i principi costituzionali
art. 42 c.p.
richiamato per la nozione penalistica di forza maggiore come evento che esclude la coscienza e volontarietà della condotta
art. 45 c.p.
indicato come base della nozione di forza maggiore, intesa come imprevedibilità e inevitabilità
art. 46 c.p.
richiamato come ipotesi speciale di forza maggiore/costrizione fisica
art. 54 c.p.
richiamato per distinguere la coazione relativa dallo stato di costrizione assoluta
art. 380-bis c.p.c.
indicato come base del procedimento camerale con proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
artt. 182-bis e 182-ter legge fallimentare
richiamati come indice della procedura di ristrutturazione del debito della contribuente, ritenuta non equivalente a uno stato di dissesto
Massime di principio
- In tema di sanzioni tributarie, la crisi di liquidità dell'operatore, ancorché derivante da ritardati pagamenti di debitori pubblici, non integra automaticamente la forza maggiore esimente: occorre un evento esterno, imprevedibile e irresistibile che annulli la possibilità di autodeterminazione del soggetto.
- La forza maggiore rilevante in materia sanzionatoria va intesa in senso penalistico, come fatto che elimina la coscienza e volontarietà della condotta; non basta una mera difficoltà economica o finanziaria, neppure se grave o protratta.
- La buona fede o l'assenza di intento evasivo non esonerano di per sé dalla sanzione, se il contribuente non dimostra di avere adottato tutte le misure esigibili per prevenire o contenere l'inadempimento.
- Ai fini del vizio di motivazione, non è apparente una sentenza che esponga un percorso argomentativo comprensibile e logicamente correlato alle questioni decise, anche se non condiviso dalla parte soccombente.
- In materia di sanzioni amministrative tributarie, la colpa si presume fino a prova contraria, ma il contribuente può superarla solo fornendo una prova specifica dell'assenza di colpevolezza o dell'errore inevitabile.
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