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Ordinanza

Ordinanza n. 93/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza Sindacale n. 84 del 26 settembre 2025, notificata in data 29 settembre 2025, avente ad oggetto “ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PORTALE DI VILLA PINI”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui il “Verbale di sopralluogo per accertamento delle condizioni di sicurezza delle colonne della villa pini in via Vittorio Emanuele II – via Per Gironico” del 24 settembre 2025, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Lurate Caccivio.

Giustizia amministrativa202504968

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente per la messa in sicurezza del portale di Villa Pini, unitamente al verbale di sopralluogo presupposto

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (condominio)

Prevale il privato

La controversia

Il condominio ha impugnato l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 84 del 26 settembre 2025, notificata il 29 settembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'atto poneva a carico del condominio prescrizioni e oneri relativi alla messa in sicurezza del portale di Villa Pini. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e consequenziali, tra cui il verbale di sopralluogo del 24 settembre 2025 sulle condizioni di sicurezza delle colonne. In sede cautelare, il ricorso è stato ritenuto assistito da sufficiente fumus poiché la messa in sicurezza del bene era già stata oggetto del precedente provvedimento comunale n. 263/2014, relativo all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle colonne e del portale di Villa Pini. Tale precedente, secondo il TAR, evidenzia l'assenza di un evento imprevedibile idoneo a giustificare il ricorso al potere contingibile e urgente previsto dall'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000.

La decisione

Il TAR ha accolto in parte la domanda cautelare, sospendendo gli effetti dell'ordinanza impugnata limitatamente alle prescrizioni indicate alla lettera c) e alle ulteriori parti che ponevano oneri a carico del condominio. La sospensione è stata disposta dopo aver ravvisato un sufficiente fumus circa l'insussistenza del presupposto dell'imprevedibilità richiesto per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, in ragione del precedente provvedimento comunale concernente la medesima messa in sicurezza. Il TAR ha tuttavia mantenuto fermo l'obbligo di provvedere alla messa in sicurezza del bene, secondo quanto previsto dal precedente provvedimento comunale n. 263/2024, non risultando allo stato che tale atto fosse stato ritirato. Il bilanciamento cautelare ha quindi preservato l'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità pubblica, eliminando provvisoriamente soltanto gli oneri e le prescrizioni contestate a carico del condominio. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica della Sezione nel mese di gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. n. 267/2000

    Il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti richiede, secondo la valutazione cautelare del TAR, la sussistenza di un evento imprevedibile; la precedente adozione di un provvedimento comunale sulla medesima situazione può escludere tale presupposto.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 57 c.p.a.

    È stato applicato per compensare le spese della fase cautelare.

Massime di principio

  • Il potere contingibile e urgente previsto dall'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 non può essere legittimamente esercitato in assenza di un evento imprevedibile; la preesistenza di un provvedimento amministrativo relativo alla medesima situazione di pericolo costituisce elemento idoneo, in sede cautelare, a mettere in dubbio la sussistenza di tale presupposto.
  • Nel bilanciamento cautelare, la sospensione di prescrizioni che pongono oneri a carico del privato può essere limitata alle misure direttamente viziate, mantenendo fermi gli obblighi di messa in sicurezza necessari a tutelare la pubblica incolumità e già previsti da un precedente provvedimento amministrativo non ritirato.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

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