Cassazione Penale, Sentenza n. 27231/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contestando (1) il vizio di motivazione circa l'affermazione della sua responsabilità penale; (2) la violazione di legge in relazione all'art. 20-bis c.p. per il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato o motivato elementi come il funzionamento del citofono e la possibilità di contatto del ricorrente, e che il diniego della pena sostitutiva non sarebbe stato sufficientemente motivato in chiave prognostica.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, richiamando il principio di limitazione del sindacato di legittimità (soprattutto in caso di doppia conforme) che non consente di re-interpretare le prove ma solo di verificare che siano state valutate secondo logica e diritto; ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione dei giudici di merito, che avevano considerato i tentativi effettuati (anche suonando il clacson), la tipologia dell'abitazione, la verifica della corrente elettrica, e il comportamento passato del ricorrente, nonché la certificazione del Ser.t che attestava presa in carico cinque anni dopo i fatti. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: il giudice di merito, pur sinteticamente, ha motivato il diniego della pena sostitutiva in chiave prognostica richiamando i numerosi e gravi precedenti penali e applicando i criteri dell'art. 133 c.p.; la motivazione è stata considerata sufficiente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 20-bis cod. pen.
Riferimento alla disciplina della sostituzione delle pene detentive brevi con pene alternative; la Corte richiama che il diniego deve essere motivato in chiave prognostica sull'idoneità rieducativa della pena sostitutiva
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione prognostica del giudice; la Corte afferma che il giudice è vincolato a valutare questi criteri nel decidere sulla sostituzione della pena
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Modifiche normative rilevanti al sistema delle pene sostitutive; la Corte osserva che, dopo tali modifiche, il giudice deve applicare i criteri di cui all'art. 133 c.p. nella valutazione discrezionale
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna per spese e somme a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa; la Corte applica tale disposizione e commina euro 3.000 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, specie in caso di doppia conforme, non può riesaminare l'attendibilità intrinseca delle prove né proporre una ricostruzione alternativa dei fatti; il sindacato è limitato a verificare la correttezza logico-giuridica e la congruenza argomentativa della motivazione dei giudici di merito.
- Per valutare la fondatezza di un vizio di motivazione occorre accertare se la decisione abbia considerato e valutato i probatori rilevanti secondo le regole della logica e del diritto, rendendo conto in termini di consequenzialità delle conclusioni.
- In caso di diniego della sostituzione di pene detentive brevi con pene sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità), il giudice deve motivare anche in chiave prognostica, spiegando perché gli elementi valutati rendono la pena sostitutiva inidonea a perseguire la finalità rieducativa, conformandosi ai criteri dell'art. 133 c.p.
- Elementi fattuali quali tentativi concreti di contatto, caratteristiche dell'abitazione, funzionamento degli impianti e precedenti comportamentali possono costituire basi adeguate per la motivazione della responsabilità o del diniego di misure alternative, purché siano valutati e giustificati dal giudice.
- Un ricorso privo di rilievo o manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p., se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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