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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24813/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fideiussore)

La controversia

La controversia nasce dalla compensazione effettuata da una banca tra il saldo del conto corrente intestato a un cliente e il debito relativo al saldo negativo di un conto corrente intestato a un terzo, del quale il primo cliente era garante fideiussore. Il fideiussore aveva comunicato il recesso dal rapporto di garanzia con raccomandata ricevuta dalla banca, secondo i giudici di merito, il 26 febbraio 2007. La Corte d'appello ha ritenuto illegittima la compensazione perché il credito della banca non era esigibile, anche in ragione del fatto che la banca aveva chiuso il conto del debitore principale solo molto tempo dopo il recesso del garante e aveva comunicato la compensazione il giorno successivo, integrando così un abuso del diritto. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1334, 1335 e 2697 c.c. e delle presunzioni, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provato il recesso sulla base della sola raccomandata e dell'avviso di ricevimento; 2) violazione degli artt. 2727, 2729, 2697 e 2719 c.c. e degli artt. 112, 115 e 215 c.p.c., oltre a omessa pronuncia, per non avere la Corte dato rilievo al disconoscimento della conformità all'originale della copia della comunicazione di recesso; 3) violazione degli artt. 1243 e 1853 c.c. e delle norme sulla solidarietà e fideiussione, assumendo che il garante fosse comunque obbligato in via solidale e che quindi la compensazione fosse consentita; 4) censura sulle spese di lite per violazione dell'art. 92 c.p.c. e del principio di soccombenza, lamentando la mancata compensazione e la mancata pronuncia sul motivo di appello relativo al primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto inammissibile il primo perché la Corte d'appello si era conformata alla giurisprudenza sull'art. 1335 c.c., secondo cui la dichiarazione inviata per raccomandata si presume conosciuta dal destinatario, salvo prova contraria; ha inoltre rilevato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la presunzione di conoscenza assorbiva ogni questione sulla conformità all'originale della copia della comunicazione di recesso. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché attaccava solo in modo generico la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'inesigibilità del credito e sull'abuso del diritto, senza una vera confutazione giuridica. Il quarto motivo è stato giudicato infondato: nel giudizio di appello non ricorreva reciproca soccombenza, poiché il cliente aveva solo resistito all'impugnazione della banca; quanto al primo grado, il motivo era assorbito dal rigetto dell'appello. Il ricorso è stato quindi respinto, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1334 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulla disciplina della dichiarazione recettizia, ma la Corte valorizza soprattutto l'art. 1335 c.c. e la presunzione di conoscenza della dichiarazione ricevuta.

  • art. 1335 c.c.

    La dichiarazione unilaterale inviata con raccomandata si presume conosciuta dal destinatario in base alla prova della spedizione/ricezione; grava sul destinatario l'onere di provare che il contenuto ricevuto non corrispondeva a quello dichiarato dal mittente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; la Corte afferma che, in presenza della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., spetta al destinatario dimostrare il contrario.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dalla banca sulla prova presuntiva; la Corte osserva che le censure tendevano a una diversa lettura del quadro istruttorio, non consentita in cassazione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla banca sulle presunzioni semplici; la Corte reputa la doglianza inammissibile perché diretta a contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della valutazione delle prove; la Corte esclude che vi sia stato un errore processuale decisivo, trattandosi di contestazione meramente meritale.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione sulla conformità all'originale della copia della comunicazione di recesso è ritenuta assorbita dalla presunzione di conoscenza della dichiarazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per omessa pronuncia, ma la Corte ritiene che la decisione di merito abbia comunque affrontato la questione o che essa fosse assorbita.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato in tema di disconoscimento delle scritture; la doglianza è ritenuta infondata/inidonea a scalfire la ratio decidendi.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato sulla compensazione legale; la Corte di merito aveva escluso la legittimità della compensazione per difetto di esigibilità del credito.

  • art. 1853 c.c.

    Norma speciale invocata sulla compensazione nei rapporti di conto corrente; la Corte afferma che non deroga al requisito dell'esigibilità del credito.

  • art. 147 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel ragionamento sulla solidarietà/fideiussione, ma senza specifica positiva valorizzazione nella decisione.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di obbligazioni solidali, ma non accolto come idoneo a fondare la legittimità della compensazione.

  • art. 1944 c.c.

    Richiamato dalla banca per sostenere la persistenza dell'obbligazione del fideiussore sino al recesso, ma la censura è ritenuta generica e non decisiva.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato sulla compensazione delle spese; la Corte ne esclude la violazione perché mancava reciproca soccombenza nel grado di appello.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Utilizzato per dichiarare inammissibile il primo motivo, poiché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • La dichiarazione unilaterale inviata mediante raccomandata si presume conosciuta dal destinatario sulla base della prova della spedizione e/o della ricezione, con conseguente onere a carico del destinatario di dimostrare che il plico non conteneva l'atto indicato o conteneva un atto diverso.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria mediante una diversa lettura degli indizi o del materiale istruttorio, quando la sentenza impugnata abbia già compiuto un giudizio di sintesi coerente con le risultanze acquisite.
  • In tema di compensazione, la disciplina speciale del conto corrente non esclude il requisito generale dell'esigibilità del credito; se il credito non è esigibile, la compensazione non è legittima.
  • La censura di omessa pronuncia non può essere utilizzata per aggirare una ratio decidendi che risulti comunque assorbente o implicitamente rigettata dalla decisione complessiva.
  • La reciproca soccombenza ai fini della compensazione delle spese va valutata in relazione al singolo grado di giudizio: non ricorre quando una parte si limiti a resistere all'impugnazione altrui senza proporre a sua volta appello incidentale o autonomo.

Come è indicizzato

MaterieCompensazioneFideiussioneImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaAbuso del diritto

Testo integrale

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