Sentenza n. 4627/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione II, n. 2349 del 20 ottobre 2023, resa inter partes, concernente l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. II, n. 2349 del 20 ottobre 2023, che aveva annullato l’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e il successivo atto di assegnazione del termine per la demolizione volontaria
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario aveva impugnato l’accertamento comunale dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione del 27 settembre 2013 e il successivo atto con cui il Comune gli aveva assegnato un ulteriore termine di trenta giorni per eseguire volontariamente la demolizione dei manufatti abusivi, deducendo violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, incompetenza, violazione delle regole processuali e degli artt. 2, 3, 7 e 10-bis della l. 241/1990, nonché degli artt. 34, 36 e 37 del d.P.R. 380/2001 e degli artt. 146 e 167 del d.lgs. 42/2004. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che gli atti impugnati fossero affetti da illegittimità derivata rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato n. 10864/2022, che aveva annullato, limitatamente a un vano cucina scavato nel costone roccioso, il diniego di sanatoria e l’ordine di demolizione riguardanti l’immobile del fratello dell’interessato. Il Comune ha appellato la sentenza deducendo che il TAR aveva erroneamente attribuito rilevanza a quella pronuncia, riferita a soggetti, istanze di sanatoria e ordinanze di demolizione diversi. L’appellato ha riproposto le censure di primo grado non esaminate e ha sostenuto l’esistenza di una connessione strutturale tra il piano terra di sua proprietà e il piano superiore del fratello, la cui posizione era stata definita favorevolmente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha rilevato una evidente disarmonia tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata e ha ritenuto decisivo il passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 10231/2022, che aveva respinto l’appello contro il diniego di sanatoria paesaggistica relativo all’immobile dell’odierno appellato. La sentenza n. 10864/2022 non era pertinente, poiché riguardava il fratello dell’appellato, un diverso provvedimento e una distinta istanza di sanatoria; la stessa pronuncia aveva inoltre evidenziato l’autonomia dei due giudizi, pur in presenza di elementi di connessione. La connessione strutturale tra le porzioni immobiliari e l’eventuale difficoltà tecnica di demolire il piano terra senza incidere sul piano superiore non potevano superare il giudicato sfavorevole relativo alla posizione dell’appellato e non incidevano sulla legittimità degli atti impugnati. Tali profili avrebbero potuto rilevare soltanto nella fase esecutiva: il Comune è stato quindi chiamato a verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la fiscalizzazione dell’abuso ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. 380/2001. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per l’assoluta peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La legittimità dell’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione non può essere contestata sulla base di una pronuncia resa in un distinto giudizio relativo a soggetti, abusi, istanze di sanatoria e provvedimenti differenti; nel caso esaminato, il giudicato sfavorevole relativo all’abuso dell’interessato impedisce di rimettere in discussione la pretesa demolitoria.
art. 34 d.P.R. 380/2001
L’eventuale interferenza materiale della demolizione con parti legittime dell’immobile e la possibile fiscalizzazione dell’abuso devono essere valutate dall’Amministrazione nella fase esecutiva e non incidono, di per sé, sulla legittimità degli atti di accertamento dell’inottemperanza e di assegnazione del termine per la demolizione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione dell’udienza da remoto.
art. 73 c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione al deposito della memoria dell’appellante; il Collegio ha inoltre ritenuto non decisiva la nuova produzione documentale dell’appellato, anche a prescindere dalla sua tardività.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi sulla legittimità del diniego di sanatoria relativo a un determinato abuso edilizio impedisce di rimettere in discussione, in un successivo giudizio, gli atti conseguenti riferiti al medesimo soggetto e alla medesima vicenda, salvo che siano dedotti profili realmente autonomi e sopravvenuti.
- Una pronuncia resa in un distinto giudizio, riguardante altro soggetto, altra istanza di sanatoria e altro provvedimento repressivo, non produce illegittimità derivata sugli atti relativi a un abuso edilizio diverso, anche quando gli immobili presentino connessioni strutturali o appartengano al medesimo nucleo familiare.
- La difficoltà tecnica di eseguire la demolizione senza incidere su parti legittime dell’immobile non comporta l’illegittimità dell’accertamento di inottemperanza o dell’ordine di procedere alla demolizione; essa deve essere valutata nella fase esecutiva, anche ai fini dell’eventuale applicazione della fiscalizzazione prevista dall’art. 34 del d.P.R. 380/2001.
- La possibile fiscalizzazione dell’abuso costituisce una questione relativa alle modalità di esecuzione della sanzione demolitoria e non travolge, in assenza dei relativi presupposti già accertati, la legittimità degli atti repressivi adottati dall’Amministrazione.
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