Cassazione Penale, Ordinanza n. 00237/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la responsabilità per truffa e sostituzione di persona. Con il primo motivo la difesa ha dedotto vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, contestando la valorizzazione della deposizione di un testimone e del riconoscimento fotografico da questi effettuato. Con il secondo motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 15 c.p., sostenendo in sostanza l'assorbimento o l'esclusione del concorso formale tra sostituzione di persona e truffa. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, formulando però una doglianza sostanzialmente diretta a ottenere una rivalutazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo formulato in termini non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato la deposizione testimoniale e il riconoscimento fotografico, attingendo a un compendio probatorio idoneo a fondare l'affermazione di responsabilità. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, trattandosi di fattispecie poste a tutela di beni giuridici diversi. Ha infine ritenuto il terzo motivo generico e difforme dal modello del ricorso di legittimità, poiché mirava sostanzialmente a una revisione di merito della pena e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La truffa è una delle fattispecie per le quali è stata contestata la responsabilità; la Corte richiama il suo concorso formale con la sostituzione di persona perché tutela il patrimonio.
art. 494 c.p.
La sostituzione di persona è stata contestata insieme alla truffa; la Corte afferma che può concorrere formalmente con quest'ultima per la diversità dei beni giuridici protetti.
art. 15 c.p.
La difesa ne invocava l'applicazione per escludere il concorso tra reati, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura, valorizzando la diversità dei beni giuridici e quindi la possibilità del concorso formale.
art. 213 cod. proc. pen.
Richiamato per chiarire che le formalità previste per la ricognizione personale non condizionano la forza probatoria del riconoscimento fotografico, che è valutato come dichiarazione confermativa secondo il libero apprezzamento del giudice.
art. 606 cod. proc. pen.
È richiamato come parametro del ricorso per cassazione, rispetto al quale il terzo motivo è stato ritenuto difforme perché poneva richieste di merito non consentite.
Massime di principio
- Il riconoscimento fotografico è utilizzabile come elemento di prova e può fondare l'affermazione di responsabilità anche se non è seguito da una formale ricognizione dibattimentale, purché il teste lo confermi come positivo o dichiari di non poterlo reiterare per il decorso del tempo.
- La forza probatoria del riconoscimento fotografico non dipende dalle formalità proprie della ricognizione personale, ma dal suo valore di dichiarazione confermativa, da apprezzare liberamente nel complessivo quadro probatorio.
- La sostituzione di persona può concorrere formalmente con la truffa, perché le due fattispecie proteggono beni giuridici diversi e non si pongono in rapporto di specialità assorbente.
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che, sotto l'apparenza del vizio di motivazione o della violazione di legge, richiedano una rivalutazione del merito o una diversa commisurazione della pena.
- La censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve individuare specifici profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione; una mera doglianza sull'entità della pena è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00152/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00158/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00159/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00160/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00162/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00163/2025 del 03/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →