Cassazione Civile, Ordinanza n. 33781/2021 del 12/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2006, con recupero di un credito d’imposta per incremento occupazionale fruito in compensazione ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 7. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto, da un lato, che il credito potesse essere esercitato entro il termine ordinario di prescrizione decennale e, dall’altro, che l’indicazione del credito nel quadro RU della dichiarazione avesse natura negoziale e, quindi, rilevanza preclusiva; aveva inoltre riconosciuto una parte del credito come già accertata dall’Agenzia. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione; 2) violazione della disciplina sostanziale sul credito d’imposta, sostenendo che dopo il 31 dicembre 2003 il beneficio fosse utilizzabile solo in caso di incapienza e che comunque operassero un termine decadenziale, l’onere di indicazione in dichiarazione e la clausola de minimis. La società contribuente ha proposto ricorso incidentale, contestando a sua volta l’affermazione della CTR circa la necessità dell’indicazione in dichiarazione e lamentando l’omesso esame delle prove relative all’ammontare complessivo del credito spettante.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia e ha accolto la censura sostanziale sul regime del credito d’imposta, disattendendo la tesi dell’Amministrazione circa il termine decadenziale e l’utilizzabilità limitata al primo versamento successivo al 31 dicembre 2003. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale della contribuente, relativo alla non necessità dell’indicazione in dichiarazione come condizione di decadenza, assorbendo il secondo motivo incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Sicilia in diversa composizione per il riesame del merito e la verifica dell’effettiva entità del credito residuo, anche alla luce delle prove offerte.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
richiamato solo come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7
il credito d’imposta per incremento occupazionale è utilizzabile in compensazione; la disciplina non introduce, per le assunzioni anteriori alla rimodulazione normativa, un termine decadenziale implicito né un obbligo di indicazione a pena di decadenza
d.l. 8 luglio 2002, n. 138, art. 5, conv. in L. 8 agosto 2002, n. 178
ha introdotto un sistema di monitoraggio dei crediti d’imposta, ma con applicazione ai nuovi crediti i cui presupposti si siano realizzati dopo la sua entrata in vigore
d.l. 24 dicembre 2002, n. 209, art. 2, conv. in L. 24 febbraio 2003, n. 265
ha introdotto un ulteriore limite per i crediti d’imposta relativi a incrementi occupazionali in specifica soglia temporale e normativa
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63
ha prorogato e rimodulato il credito d’imposta; per i crediti ivi considerati, la fruizione successiva al 31 dicembre 2003 o 31 dicembre 2006 è consentita solo in caso di incapienza, ma tale regola non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie concreta relativa a un’assunzione del luglio 2001
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
richiamato come disciplina della compensazione fiscale utilizzabile per il credito d’imposta
regolamento CEE n. 69/2001
invocato dall’Agenzia in relazione alla clausola de minimis
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato ai fini della censura di nullità della sentenza per motivazione
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedotta ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione della sentenza
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma processuale del sindacato di legittimità posta a fondamento dei motivi di ricorso
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente incidentale per l’erronea valutazione delle risultanze non contestate
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente incidentale in tema di riparto dell’onere della prova
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 115, art. 13, comma 1-quater
esclusa l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato
Massime di principio
- Il credito d’imposta per incremento occupazionale, quando non assoggettato dalla disciplina applicabile a un termine decadenziale espresso o a un obbligo di indicazione in dichiarazione previsto a pena di decadenza, può essere fatto valere entro il termine ordinario di prescrizione.
- Le circolari interpretative dell’amministrazione finanziaria non sono fonti di diritto e non possono introdurre, da sole, limiti temporali o modalità di fruizione del beneficio non previsti dalla legge.
- Le norme che istitutiscono agevolazioni fiscali e quelle che prevedono decadenze da benefici fiscali sono di stretta interpretazione: non è consentita un’estensione analogica di cause di decadenza non previste dal testo normativo.
- La clausola de minimis non può essere utilmente invocata in cassazione se richiede accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito o se introduce una questione nuova; in ogni caso occorre verificarne la concreta rilevanza economica rispetto al credito controverso.
- Quando il giudice di merito omette di esaminare l’effettiva quantificazione del credito residuo perché erroneamente ritiene operante un limite legale alla sua fruizione, la causa va rinviata per il riesame del merito e della prova sull’ammontare effettivamente spettante.
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