Cassazione Penale, Sentenza n. 20509/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/12/2023 che, in sede di appello, ha confermato la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare disposta con ordinanza del 24/11/2023, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente deduce violazione di legge sostenendo che il requisito per la sospensione doveva essere valutato su elementi concreti e non in astratto; afferma che il processo era in fase ormai conclusiva (relazione del giudice relatore pronta) e che era disponibile a udienze anche nei giorni di sabato, perciò la sospensione non sarebbe giustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale avesse indicato elementi concreti di complessità del dibattimento (56 imputati, 30 detenuti o agli arresti domiciliari, molti difensori, 33 imputazioni tra cui associazione mafiosa, estorsioni, reati in materia di armi e trasferimenti fraudolenti) che giustificano la sospensione dei termini. Ha inoltre rilevato la carenza di correlazione tra le argomentazioni del ricorrente e la motivazione impugnata, come causa autonoma di inammissibilità. Per questi motivi ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ha inoltre disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 304, comma 2, cod. proc. pen.
La norma disciplina la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione richiede valutazione di elementi concreti di complessità del processo (numero di imputati, natura e numero delle imputazioni, carico difensivo ecc.), e non una valutazione puramente astratta
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte lo ha applicato per irrogare euro 3.000
art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Obbligo di trasmissione al Direttore dell'Istituto penitenziario della copia del provvedimento quando la pronuncia non determina la rimessione in libertà del detenuto
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, Sent. n. 11951/2014; Sez. 2, Sent. n. 42046/2019)
Principi secondo i quali il ricorso in cassazione è inammissibile se non esiste correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione e le affermazioni contenute nella decisione impugnata; il ricorrente non può ignorare la motivazione del provvedimento censurato
Massime di principio
- Per contestare validamente la sospensione dei termini della custodia cautelare è necessario confutare in modo specifico e puntuale gli elementi concreti indicati dal giudice (es. numero di imputati, natura e quantità delle imputazioni, carico istruttorio, presenza di imputati detenuti, numero di difensori). Argomentazioni generiche o basate su affermazioni astratte rischiano l'inammissibilità.
- In sede di impugnazione in cassazione è indispensabile correlare le censure alla motivazione del provvedimento impugnato: ignorare o non affrontare i punti decisivi della decisione costituisce motivo autonomo di inammissibilità.
- La disponibilità personale del difensore o di singoli imputati a partecipare a udienze anche in giorni non consueti non è, di per sé, sufficiente a escludere la complessità del dibattimento, specie se ricorrono molti imputati, numerose imputazioni e questioni complesse.
- Quando il provvedimento impugnato motiva la sospensione con dati oggettivi di complessità e durata prevedibile, la Corte di legittimità tende a ritenere legittima la sospensione; pertanto l'attacco deve fornire elementi contrari altrettanto concreti e documentati.
- I ricorsi manifestamente infondati possono comportare l'addebito delle spese e sanzioni (Cassa delle ammende); valutare realisticamente le prospettive di successo prima di proporre impugnazioni in cassazione.
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