Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32396/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, privo della necessaria legittimazione a proporre impugnazione davanti alla Corte di cassazione senza il ministero di un difensore abilitato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile di tre capi di imputazione relativi a opere edilizie eseguite in assenza o in difformità dal titolo e a falsità in un documento (capo A: art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001; capo B: art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001; capo C: art. 481 c.p.), con fatti commessi a Milano dal 14 aprile 2014 in poi. Avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, poiché l'impugnazione in cassazione doveva essere sottoscritta da un difensore abilitato, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla l. n. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto da un difensore munito di speciale abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; l'impugnazione personale dell'imputato è priva di legittimazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001

    Norma incriminatrice richiamata nel capo A della condanna confermata in appello, in materia edilizia.

  • art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001

    Norma incriminatrice richiamata nel capo B della condanna confermata in appello, in materia edilizia.

  • art. 481 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata nel capo C della condanna confermata in appello, relativa a falsità ideologica in certificati o autorizzazioni amministrative.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione e la proposizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
  • La mancanza di legittimazione del soggetto che propone il ricorso determina una causa di inammissibilità rilevabile in sede di legittimità senza esame dei motivi di merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo diversa disciplina, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati ediliziReati contro la fede pubblicaProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.