Sentenza n. 1274/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 841/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva deciso la controversia relativa alla revoca del nulla osta e alla stipula del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante aveva impugnato la sentenza semplificata del TAR Toscana n. 841/2025. Nel corso del giudizio di appello, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Arezzo, riesaminata la posizione dell'interessato in adempimento dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3154/2025, aveva consentito in data 26 novembre 2025 la stipula del contratto di soggiorno. L'appellante ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, non residuando, secondo quanto rappresentato, alcun interesse alla decisione, neppure risarcitorio, in relazione alla revoca del nulla osta, successivamente annullata in autotutela dalla Questura di Arezzo mediante autonomo riesame.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere e l'ha dichiarata. Ha rilevato che il riesame amministrativo, l'annullamento in autotutela della revoca del nulla osta e la successiva stipula del contratto di soggiorno hanno eliminato ogni interesse dell'appellante alla definizione del giudizio, anche sotto il profilo risarcitorio. In applicazione degli artt. 34, comma 5, e 38 c.p.a., ha definito il giudizio senza esaminare nel merito la legittimità della revoca e ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate. È stato inoltre confermato il patrocinio a spese dello Stato e liquidato al difensore dell'appellante un compenso di euro 1.360.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale azionato consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
art. 38 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando nel corso dell'appello l'amministrazione, a seguito di riesame, rimuove l'atto contestato e adotta le misure richieste dal privato, determinando la piena soddisfazione dell'interesse sostanziale azionato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere sopravvenuta in appello comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado, senza necessità di esaminare nel merito la legittimità dell'atto originariamente impugnato.
- La cessazione della materia del contendere esclude la permanenza dell'interesse alla decisione anche quando l'atto sia stato rimosso in autotutela, se non residua una domanda risarcitoria o altro interesse concreto e attuale alla pronuncia.
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