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Ordinanza

Ordinanza n. 153/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a- della nota, prot. 7976 del 1.8.2025, a firma del R.d.p. UTC del Comune di Pollica, recante trasmissione <copia degli atti per n.o. di competenza> alla Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno e Avellino sui lavori di realizzazione di una pergola fotovoltaica destinata a parcheggio alla località San Primo – Serre di Mare della frazione Acciaroli del Comune di Pollica; b- ove e per quanto occorra, del parere contrario espresso dalla Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno ed Avellino, prot. 23288-P del 25/09/2025, sui lavori sub a); c- ove e per quanto occorra, della comunicazione dei motivi ostativi prot.22232-P del 15/9/2025 della Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno ed Avellino; d- della nota prot. n.0010203/2025 del 2/10/2025, a firma del Responsabile del Servizio ambientale del Comune di Pollica recante diniego dell’autorizzazione paesaggistica, richiesta con istanza prot.6137 del 20/06/2025; e- di ogni altro atto presupposto e, segnatamente, dell’eventuale decreto di delega di funzioni e attribuzioni di potere al funzionario della Soprintendenza che ha sottoscritto l’atto impugnato sub b); con riserva all’esito della sua ostensione di m.a., connesso, collegato e consequenziale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SERRE DI MARE SAS DI VISONE PAOLA & C. il 3\3\2026: - per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: a- del “parere contrario” adottato dalla Soprintendente ABAP per le Province di Salerno e Avellino, il 26.1.2026, prot. 1565-P; b – ove occorra, della nota del Soprintendente ABAP – Salerno – Avellino, del 14.1.2026, prot. 731 – P, recante comunicazione motivi ostativi; c – di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202501791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di autorizzazione paesaggistica, preceduto da pareri contrari e comunicazioni dei motivi ostativi, relativi alla realizzazione di una pergola fotovoltaica destinata a parcheggio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti comunali e della Soprintendenza relativi al procedimento di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una pergola fotovoltaica destinata a parcheggio in località San Primo – Serre di Mare, nel Comune di Pollica. Sono stati contestati, in particolare, la trasmissione degli atti alla Soprintendenza, i pareri contrari della Soprintendenza, le comunicazioni dei motivi ostativi e il diniego finale dell’autorizzazione paesaggistica, nonché gli eventuali atti di delega del funzionario sottoscrittore. In sede cautelare la ricorrente ha dedotto, secondo quanto emerge dall’ordinanza, un difetto di motivazione degli atti impugnati. La controversia cautelare ha riguardato anche il nuovo parere contrario adottato dalla Soprintendenza il 26 gennaio 2026, successivo al riesame disposto nella precedente ordinanza della Sezione n. 542/2025.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare sulla base di una valutazione sommaria, riservata alla fase di merito. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, poiché permaneva, anche all’esito del riesame, il dedotto difetto di motivazione già evidenziato dalla precedente ordinanza della Sezione n. 542/2025, tenendo conto anche degli atti depositati da ultimo dalla parte ricorrente. Ha ravvisato il periculum in mora in relazione al prossimo avvio della stagione estiva. Ha quindi sospeso cautelarmente gli effetti degli atti impugnati, fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il TAR li ha ritenuti sussistenti e ha accolto la misura cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il difetto di motivazione di un provvedimento paesaggistico può integrare il fumus boni iuris quando, anche dopo un riesame amministrativo, l’amministrazione non abbia adeguatamente esplicitato le ragioni concrete della decisione negativa.
  • La permanenza del difetto di motivazione già rilevato dal giudice in una precedente fase cautelare può giustificare una nuova tutela cautelare anche rispetto agli atti adottati all’esito del riesame.
  • Il periculum in mora può essere ravvisato nel pregiudizio derivante dal prossimo avvio della stagione estiva, quando l’atto impugnato incida sull’utilizzabilità di un intervento destinato a svolgersi o produrre utilità durante tale periodo.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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